Contratto a progetto

by Administrator 13. July 2009 12:30

Il contratto di lavoro a progetto (co.pro.) ha sostituito il c.d. contratto di collaborazione coordinata e continuativa (altrimenti detto co.co.co.), al cui assetto si perviene attraverso:

  • l'abrogazione di disposizioni codicistiche cardinali (es. art. 2097 c.c.: "Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto", ad opera dell'art. 9 della legge n. 230/1962) per la tenuta del sistema previgente, che prevedeva il lavoro a tempo indeterminato come rapporto di lavoro normale, regolare;
  • la successiva individuazione di fattispecie esulanti dallo schema classico del lavoro dipendente a tempo indeterminato, dapprima viste come eccezionali;
  • la prassi della frantumazione dello schema contrattuale tipico del lavoro dipendente ed infine l'abrogazione del sistema stabilito dalla l.230/62, nonostante le vacue petizioni di principio di cui alla dir. 70/99 CEE, nella quale il rapporto a tempo indeterminato viene considerato come "forma comune" del rapporto di lavoro.

Fonti della Collaborazione coordinata e continuativa, oltre che le norme sotto citate sul lavoro autonomo, sono quelle di cui all'art. 409 c.p.c. e poi, in particolare, quelle previdenziali e tributarie, che replicano il contenuto della disposizione del codice di procedura civile.

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In allegato un fax simile di contratto a progetto.

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