Calcolo interessi legali

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Gli interessi legali sono gli interessi dovuti per legge come obbligo accessorio a quello del pagamento di una somma di denaro. Il tasso degli interessi legali viene fissato dal Ministero del tesoro.

Di seguito la formula per il calcolo degli interessi

  • I=interesse
  • C=capitale
  • r=tasso
  • T=tempo

 La formula è:

 I=(C*r*T/100)/365

365 se l'interesse viene calcolato nell'arco di un anno, se invece viene calcolato in mesi si moltiplica per il numero dei mesi.


Esempio

•C=30800
•r=4,5%
•T=71 gg

I=(30800,00*4,5*71/100)/365 = 269,60

L'interesse è uguale a 269,60

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Che cos'è il tasso di interesse nominale?

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Il tasso d'interesse nominale è il tasso applicato in un atto o in un contratto di prestito, di finanziamento o di mutuo. Indica il costo teorico per chi chiede un  prestito del denaro ed il rendimento, teorico anch'esso, per chi lo presta.

Differenze tra tasso nominale e tasso  effettivo

La distinzione del tasso nominale da quello effettivo si origina dalla pratica dei prestatori commerciali (banche, società finanziarie, etc.), i quali affiancano agli interessi nominalmente convenuti altri costi da sostenersi forfetariamente o percentualmente sul capitale erogato (commissioni, assicurazione, istruttoria pratica, etc.), i quali costi incidono talvolta pesantemente sul concreto rapporto economico fra le parti.

Poiché il percettore dei costi accessori è sempre il prestatore, è giuoco facile per questo pubblicizzare un tasso nominale estremamente interessante, salvo poi a trasferire le utilità che non ricava dal prestito su altre voci accessorie, la cui quantificazione è successiva alla fase pubblicitaria, guadagnando alla fine un valore del tutto equipollente, ma avendo venduto un prodotto finanziario nominalmente "vantaggioso".

Per questo, la legge italiana oggi obbliga i proponenti di prodotti finanziari a distinguere rigorosamente il tasso nominale dal tasso effettivo globale TAEG.

La forma tipica di presentazione di un tasso di interesse nominale è sulla base annua (TAN tasso annuo nominale), dovendosi perciò rapportare all'annualità eventuali tassi a capitalizzazione semestrale, trimestrale, mensile, etc., i quali potrebbero fallacemente (e maliziosamente) apparire più vantaggiosi. Va ricordato infatti che un tasso semestrale non corrisponde ad un tasso annuale di doppio valore: alla scadenza del primo semestre l'interesse viene aggiunto al capitale a costituire il montante, che sarà poi il valore sul quale si effettuerà la capitalizzazione al secondo semestre.

In presenza di inflazione può essere utile tener conto del tasso d'interesse reale.

Anche per il caso di "indicizzazione", cioè di preordinata variazione del tasso al variare dell'inflazione (registrata su alcuni paramentri ufficiali), taluni considerano che esiste purtuttavia uno scarto fra l'inflazione reale (quella che cioè veramente si verifica nella vita reale) e la minore inflazione dichiarata dallo Stato (riduzione che può dipendere da sane finalità di immagine e prestigio dell'economia interna, con riguardo internazionale), e che anche tale scarto aumenti il vantaggio per chi ha ricevuto il prestito.

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Che cos'è il TAEG?

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Il tasso annuo effettivo globale o TAEG è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. un prestito, l'acquisto rateale di beni o servizi), ora conosciuto come ISC o Indice Sintetico di Costo. È espresso in percentuale ed indica il costo effettivo del finanziamento.

Come si calcola il TAEG?

I parametri che determinano il TAEG o ISC sono fissati per legge. In particolare, oltre alla struttura del rimborso finanziario, rientrano a far parte del calcolo di questo tasso tutte le spese accessorie obbligatorie inerenti all'atto del finanziamento, ovvero:

  • spese di istruttoria della pratica
  • commissioni d'incasso
  • assicurazioni obbligatorie 

Con Excel puoi calcolare il TAEG
Il calcolo del costo effettivo di un finanziamento con Excel

Non rientrano invece a far parte dei parametri che incidono sul TAEG:

  • bolli statali
  • tasse
  • assicurazioni non obbligatorie

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Oggi sciopero contro il DDL Alfano

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Privacy: ulteriore proroga per l’amministratore di sistema

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E’ stata spostata al 15 dicembre 2009 l’efficacia del provvedimento generale del Garante della privacy sulla figura dell’amministratore di sistema. Recependo alcune indicazioni provenienti da associazioni di categoria, il Garante ha inoltre parzialmente modificato il provvedimento stesso.

APPROFONDIMENTI

Le modifiche apportate dal nuovo provvedimento non appaiono così rilevanti e non vanno certamente nella direzione, di una sua più ampia semplificazione, da noi richiesta. Alcuna modificazione, ad esempio, è stata introdotta sulla registrazione degli accessi degli amministratori di sistema, sulle modalità di controllo periodico delle attività dell’amministratore ed anche sull’esatta portata dei casi di esclusione per trattamenti con finalità amministrativo-contabili. Aspetti particolarmente dibattuti sui quali era stata richiesta al Garante una forte rivisitazione del provvedimento.

Le modifiche introdotte dal nuovo provvedimento si limitano, quindi, a prevedere:

  • un obbligo generalizzato per tutte le imprese di riportare in un documento interno, da tenere aggiornato e disponibile a richiesta nel caso di accertamenti, gli estremi identificativi delle persone fisiche nominate amministratori di sistema;
  • la possibilità di estendere determinati oneri previsti nel provvedimento ai responsabili della privacy. In particolare, viene stabilito che, nel caso di affidamento in outsourcing dei servizi di amministratore di sistema, il titolare od il responsabile esterno debbano conservare, per ogni evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte (della propria struttura) quali amministratori di sistema. Inoltre, viene estesa ai responsabili l’onere di verifica, con cadenza almeno annuale, delle attività compiute dagli amministratori di sistema. Gli ulteriori compiti potranno essere attribuiti ai responsabili nella lettera di loro designazione o tramite opportune clausole contrattuali, come potrebbe accadere, in quest’ultimo caso, nei rapporti con le società a cui sono stati affidati i servizi in outsourcing.

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Oscuramento di internet: passato l'emendamento D'Alia al Senato

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L'attacco finale alla democrazia è iniziato! Berlusconi e i suoi sferrano il colpo definitivo alla libertà della rete internet per metterla sotto controllo. Ieri nel voto finale al Senato che ha approvato il cosiddetto pacchetto sicurezza (disegno di legge 733), tra gli altri provvedimenti scellerati come l'obbligo di denuncia per i medici dei pazienti che sono immigrati clandestini e la schedatura dei senza tetto, con un emendamento del senatore Gianpiero D'Alia (UDC), è stato introdotto l'articolo 50-bis, "Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet". Il testo la prossima settimana approderà alla Camera. E nel testo approdato alla Camera l'articolo è diventato il nr. 60.

Anche se il senatore Gianpiero D'Alia (UDC) non fa parte della maggioranza al Governo, questo la dice lunga sulla trasversalità del disegno liberticida della "Casta" che non vuole scollarsi dal potere. In pratica se un qualunque cittadino che magari scrive un blog dovesse invitare a disobbedire a una legge che ritiene ingiusta, i provider dovranno bloccarlo. Questo provvedimento può obbligare i provider a oscurare un sito ovunque si trovi, anche se all'estero. Il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l'interruzione della attività del blogger, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine. L'attività di filtraggio imposta dovrebbe avvenire entro il termine di 24 ore.

La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000 per i provider e il carcere per i blogger da 1 a 5 anni per l'istigazione a delinquere e per l'apologia di reato, da 6 mesi a 5 anni per l'istigazione alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico o all'odio fra le classi sociali. Immaginate come potrebbero essere ripuliti i motori di ricerca da tutti i link scomodi per la Casta con questa legge? Si stanno dotando delle armi per bloccare in Italia Facebook, Youtube, il blog di Beppe Grillo e tutta l'informazione libera che viaggia in rete e che nel nostro Paese è ormai l'unica fonte informativa non censurata.

Vi ricordo che il nostro è l'unico Paese al mondo, dove una media company, Mediaset, ha chiesto 500 milioni di risarcimento a YouTube. Vi rendete conto?

Quindi il Governo interviene per l'ennesima volta, in una materia che vede un'impresa del presidente del Consiglio in conflitto giudiziario e d'interessi. Dopo la proposta di legge Cassinelli e l'istituzione di una commissione contro la pirateria digitale e multimediale che tra poco meno di 60 giorni dovrà presentare al Parlamento un testo di legge su questa materia, questo emendamento al "pacchetto sicurezza" di fatto rende esplicito il progetto del Governo di "normalizzare" il fenomeno che intorno ad internet sta facendo crescere un sistema di relazioni e informazioni sempre più capillari che non si riesce a dominare. Obama ha vinto le elezioni grazie ad internet?

Chi non può farlo pensa bene di censurarlo e di far diventare l'Italia come la Cina e la Birmania. Oggi gli unici media che hanno fatto rimbalzare questa notizia sono stati Beppe Grillo dalle colonne del suo blog e la rivista specializzata Punto Informatico. Fate girare questa notizia il più possibile. E' ora di svegliare le coscienze addormentate degli italiani. E' in gioco davvero la democrazia!!

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Ravvedimento operoso: come funziona

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Notevole importanza riveste il ravvedimento operoso che consente di rimediare ad omissioni e ritardi nelle scadenze fiscali.
L’istituto del ravvedimento operoso è stato modificato di recente dal decreto legge “anticrisi” del 185/2008 ( art.16 comma 5 ) entrato in vigore il 29 novembre 2008 che ha modificato l’articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e prevede la possibilità di regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.

LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DEL DECRETO

Sono state ridotte le sanzioni per la regolarizzazione degli omessi versamenti effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta al quale si riferisce l’omissione o, nell’ipotesi di pagamenti che non confluiscono in una dichiarazione tributaria, entro i 12 mesi dalla scadenza prevista,

Per effetto dell’art. 16, c. 5 del decreto anticrisi, infatti, la sanzione passa da 1/5 del minimo ad 1/10.

Ciò significa che la sanzione per la regolarizzazione di omessi versamenti di imposte a saldo o in acconto può ora essere regolarizzata entro i suddetti termini con una sanzione pari al 3% dell’importo omesso anziché del precedente 6%.

Dovranno essere aggiunti gli interessi calcolati sulla base dei giorni intercorrenti fra la data dell’omissione e la data della regolarizzazione spontanea calcolati al tasso di interesse legale, attualmente al 3%.

Ravvedimento breve: Per procedere alla regolarizzazione di un eventuale omesso versamento di imposte con le sanzioni ridotte pari a un 1/12 della sanzione amministrativa irrogabile (oltre agli interesse legali), il termine è di 30 giorni dalla sua commissione.

Il contribuente, in alternativa, può optare per il ravvedimento lungo: entro la data si scadenza della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.

In questo caso la sanzione è ridotta a 1/10 e sono dovuti gli interessi moratori nella misura vigente del tasso legale.

Il ravvedimento operoso rappresenta uno strumento immediato ed efficace per evitare il contenzioso e può essere utilizzato in ogni momento dell’anno, rispettando, ovviamente, le sue specifiche condizioni operative.

Al fine di incentivare la spontanea regolarizzazione delle violazioni commesse, la nuova disciplina del ravvedimento operoso prevede determinate riduzioni della sanzioni applicabili, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.

QUANDO NON SI PUO’ BENEFICIARE del RAVVEDIMENTO OPEROSO

l’articolo 13, co. 1 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso quando:

*la violazione è già stata constatata dall’Amministrazione finanziaria;
*sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
*sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.

Appare ovvio il motivo per cui in presenza di questi accadimenti il contribuente non possa procedere ad una sanatoria autonoma (Circolare ministeriale Min. Fin. Dip. Ent. Dir. Centr. Accertamento 10-07-1998, n. 180/E/98/110100).

ATTI AMMESSI

Ai fini delle imposte dirette, dell’Iva, dei tributi locali, il contribuente o il sostituto d’imposta, nonché gli eventuali soggetti solidalmente obbligati possono regolarizzare le seguenti tipologie di violazione:

1. omessi o insufficienti versamenti delle imposte dovute (anche a titolo di saldo o acconto) in base alle dichiarazioni (anche alle liquidazioni periodiche dell’Iva);

2. errori meramente formali: sono tali se:

A) non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (ad esempio: dichiarazione su modello non conforme, ecc.);
B) non arrecano pregiudizio all’attività di controllo;

3. errori ed omissioni formali: sono quelli in cui manca la sola condizione b) (cioè arrecano pregiudizio all’attività di controllo).;

4. errori sostanziali: sono tali se incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, quali ad esempio l’omessa fatturazione o registrazione di operazioni (ai fini Iva), infedele dichiarazione, omessi versamenti dovuti ad errori materiali o di calcolo;

5. omessa presentazione della dichiarazione o denuncia anche di inizio/variazione dell’attività.

ALTRE IMPOSTE AMMESSE
:

il ravvedimento è utilizzabile anche per l’imposta di registro, imposta vidimazione libri sociali, ipotecaria e catastale e tributi similari (ad esempio tributi locali quali l’ici); i casi maggiormente ricorrenti sono:
- omessa richiesta di registrazione o di presentazione della denuncia per l’imposta di registro (art. 69, D.P.R. 131/1986);
- insufficiente dichiarazione di valore, tardività del pagamento;
- omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio da parte di notai, ufficiali giudiziali, cancellieri, funzionari delle amministrazioni pubbliche autorizzati alla stipula dei contratti nonché capi della P.A.;

Clicca sul link e potrai accedere ad un rapido programma per il calcolo on line del ravvedimento operoso.
CALCOLO ON LINE

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La UE non usa l'open source

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Roma - "Alla fine (della legislatura) lo studio è arrivato": è questa la conclusione che l'onorevole Marco Cappato trae al termine della vicenda che l'ha visto misurarsi con il Consiglio Europeo in materia di software open source e della sua adozione in seno alla UE. Lo studio a cui si riferisce è quello che a novembre 2008 sembrava fosse andato perduto, e che illustra i possibili scenari economici legati all'adozione di programmi OSS per le istituzioni continentali: numeri che sconsigliano l'adozione delle piattaforme a sorgenti aperti per l'intero ecosistema hardware europeo, alla luce delle ingenti spese da sostenere per una eventuale transizione al nuovo parco software.

Nello studio si legge una stima del valore annuale dell'impegno economico dell'Europa con BigM: 6,2 milioni di euro, necessari a coprire i costi delle licenze (almeno relativi all'anno 2005) per un totale di circa 45 mila postazioni. Poco meno di 138 euro a postazione.

Il costo del progetto di conversione stimato è di circa 54 milioni di euro per la Commissione Europea, di 3,5 milioni per la Corte dei Conti (ma le tabelle relative ai mesi/uomo indicano un valore di 12 milioni) e di 19 milioni per il Parlamento: un totale di 76,5 milioni, a cui sommare il costo necessario a coprire supporto e manutenzione del nuovo software open source pari a circa il 30 per cento dell'attuale spesa annuale per le licenze proprietarie (che evidentemente comprendono anche le voci relative all'assistenza). In queste condizioni, secondo le stime ci vorrebbero 36,7 anni per ammortizzare la spesa.

Da Punto Informatico

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Sondaggio su 10000 aziende sullo stato dell'IT

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Esia Software sta promuovendo un sondaggio rivolto a 10.000 aziende italiane per fare una fotografia dello stato dell'IT nell'ambito lavorativo. Con il susseguirsi di leggi e normative si è ormai imposto un modello di amministrazione del sistema informatico particolarmente complicato poiché è necessario rispettare numerose regole che molto spesso sono inapplicabile (si veda ad esempio la normativa sugli amministratori di sistema).

Al termine di questo sondaggio, i dati verranno pubblicati su questo blog. A presto!

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Controlli sui siti internet che commercializzano prodotti alimentari

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Il fenomeno Internet sta diventando ogni giorno più vasto e pervasivo, entrando sempre di più spesso nelle scelte dei consumatori che, nella speranza di ottenere prezzi convenienti rispetto all’andamento del mercato, si rivolgono ad uno dei molti siti che commercializzano prodotti alimentari, in particolare formaggi ed insaccati.

Se, talvolta, la speranza di scontare prezzi più convenienti viene esaudita, non è sempre detto, però, che la qualità dei prodotti commercializzati corrisponda a quanto pubblicizzato e, soprattutto, ai requisiti igienico - sanitari che i prodotti alimentari debbono comunque assicurare, qualunque sia il canale di distribuzione.Ecco allora che nei primi giorni del corrente mese di Aprile i Carabinieri dei N.A.S. hanno eseguito un servizio di controllo sull’intero territorio nazionale, verificando la regolarità della commercializzazione di prodotti alimentari venduti tramite Internet.

In particolare, dopo un attento lavoro di analisi e di monitoraggio della rete, sono stati individuati oltre 30 siti, scelti tra i più importanti tra quelli che pongono in vendita prodotti alimentari, procedendo quindi al controllo delle sedi fisiche presso le quali vengono svolte le attività, risalendo infine la filiera sino ai luoghi di produzione delle merci.

L’esito dei controlli ha portato a constatare che non sempre le merci poste in vendita tramite la rete rispettano i requisiti igienico - sanitari previsti dalle norme e in 13 casi (41 % del totale) i Carabinieri del N.A.S. hanno provveduto a sanzionare i titolari delle attività.Nel corso dell’operazione i Carabinieri del N.A.S. hanno deferito 14 persone alle competenti Autorità Giudiziarie o Amministrative, sequestrando oltre una tonnellata di prodotti alimentari, per un valore stimato di circa 100.000 Euro.
Le violazioni più gravi sono state accertate:
  • in provincia di Lucca, dove i militari del N.A.S. di Livorno hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare di un’azienda agricola dove si eseguiva la macellazione di carne suina in locali non autorizzati e sprovvisti dei requisiti igienico - sanitari minimi, utilizzando per la preparazione dei prodotti una struttura abusiva in legno;
  • in provincia di Cuneo, dove i militari del N.A.S. di Alessandria hanno deferito il titolare di un salumificio per la detenzione di insaccati crudi in evidente cattivo stato di conservazione, essendo stati custoditi all’interno di un impianto di congelazione non idoneo e non autorizzato.

Articolo da http://www2.melitoonline.it/?p=16331

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