Privacy e accesso all'Anagrafe tributaria: dal 1° settembre 2009 divieto di utilizzo di 'credenziali generiche'

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Alla luce delle nuove disposizioni emanate dal Garante della Privacy, l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'obbligo, entro il 31 agosto 2009, di comunicare i nominativi dei "gestori incaricati", cioè coloro che di fatto amministrano l'accesso ai servizi telematici. Tali soggetti dovranno poi comunicare al sistema informatico gli "operatori incaricati"; quali obblighi comporta tale segnalazione per quei soggetti che come precisato dalla circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 dell'Agenzia delle Entrate hanno il compito di utilizzare i servizi telematici in nome e per conto dell'ente che li ha autorizzati?

L'Anagrafe tributaria è un delicato sistema informativo al quale ha accesso - attraverso diversi strumenti telematici (applicativi Siatel, Puntofisco, Entratel, Fisconline, servizi web, ecc.) - un numero enorme di utenti, tra i quali comuni, regioni, province, università, asl, tribunali, camere di commercio, enti previdenziali, gestori telefonici, forze di polizia, con migliaia di punti di accesso.
Questa banca dati secondo il Garante presenta molti punti critici, in particolare:

  • mancata conoscenza del numero complessivo degli utenti che accedono al sistema informativo e della loro effettiva identità;
  • scarsa capacità di monitoraggio su eventuali accessi anomali o utilizzi impropri di password e credenziali;
  • inadeguate misure tecnologiche a protezione dei dati contenuti nel data base. 

Ciò posto, l'Autorità, con un articolato provvedimento del 18 settembre 2008 (al quale si rinvia), ha dettato alcune prescrizioni in materia di sicurezza e di accessi:

  • password a scadenza immediata;
  • divieto di utilizzo di credenziali "generiche" di cui sono attualmente titolari i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • attribuzione di utenze telematiche idonee a identificare direttamente ogni singolo incaricato che accede e opera in nome e per conto della società o dell'ente;
  • ricognizione periodica degli enti che accedono all'Anagrafe e verifica delle effettiva necessità di mantenere attivi gli accessi concessi, 

sono solo alcuni degli obblighi dettati dal Garante, ai quali l'AdE si è adeguata con il provvedimento del 10 giugno 2009 che prevede un puntuale piano di «password policy» per i privati e gli enti pubblici abilitati all'accesso ai servizi telematici dell'Anagrafe e l'attribuzione di utenze che consentano di identificare direttamente ogni singolo incaricato.

La circolare n. 30/E dell'Agenzia delle Entrate contiene l'agenda di tutta l'operazione (iniziata a febbraio) e fornisce istruzioni operative ai suoi uffici in materia di abilitazioni ai servizi in rete. Uno degli aspetti fondamentali evidenziati dal Garante per la privacy è, come si diceva, il divieto di utilizzo di credenziali generiche ; pertanto la circolare n. 30/E dispone che i rappresentanti legali o negoziali dei soggetti diversi dalle persone fisiche (PNF), cioè enti, società, studi professionali, CAF, P.A., ecc., hanno tempo fino al 31 agosto 2009 per comunicare all'Agenzia i nomi dei «gestori incaricati» (da un minimo di 1 a un massimo di 4 per ciascuna «utenza telematica»), ossia delle persone fisiche designate per amministrare le liste degli «operatori incaricati» a utilizzare in nome e per conto della PNF i servizi telematici - cioè i soggetti che compiono effettivamente operazioni all'interno del sito dei servizi telematici - dato che a partire dal 1° settembre tutte le «credenziali generiche» saranno disattivate dall'Agenzia.

Le abilitazioni in possesso delle PNF che non avranno comunicato i nominativi dei gestori, saranno revocate d'ufficio dal 1° novembre 2009. La comunicazione deve essere effettuata dal rappresentante della PNF risultante in Anagrafe e può avvenire telematicamente o su modello cartaceo.

I rappresentanti delle PNF devono possedere autonoma abilitazione al canale Entratel o a Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. Al riguardo si rammenta che, come precisato nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2009, concernente le nuove modalità di accesso e abilitazione ai servizi telematici, i soggetti abilitati al servizio Entratel non possono essere, in nessun caso, contemporaneamente titolari dell'abilitazione al servizio Fisconline e viceversa.

Anche le persone fisiche, titolari di abilitazione al canale Entratel, possono avvalersi del nuovo sistema se, in ragione del particolare assetto organizzativo adottato dall'utente nell'esercizio della propria attività professionale (es. professionisti che si avvalgono di collaboratori), si rende opportuna o necessaria l'individuazione del soggetto che provvede fisicamente alla transazione telematica. Dette persone fisiche possono procedere alla comunicazione dei «gestori incaricati» rivolgendosi all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate; ma anche per essi sarà presto resa disponibile una funzione online che permetterà di effettuare la comunicazione.

Facendo l'esempio pratico di un professionista iscritto all'albo professionale di riferimento e abilitato, per obbligo normativo, al servizio Entratel, se questi è il legale rappresentante di uno studio professionale costituito sotto forma di Srl viene identificato come il «gestore» e deve designare tutti i propri dipendenti come «operatori».

I dipendenti dello studio si dovranno iscrivere a Entratel e per accedere all'Anagrafe dovranno attendere l'arrivo per posta del PIN. Ad ogni accesso per la presentazione telematica delle dichiarazioni ogni singolo operatore dovrà utilizzare il proprio codice PIN (anzichè il codice della Srl) e dovrà comunicare che sta operando per conto dello studio.

 

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Privacy: ulteriore proroga per l’amministratore di sistema

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E’ stata spostata al 15 dicembre 2009 l’efficacia del provvedimento generale del Garante della privacy sulla figura dell’amministratore di sistema. Recependo alcune indicazioni provenienti da associazioni di categoria, il Garante ha inoltre parzialmente modificato il provvedimento stesso.

APPROFONDIMENTI

Le modifiche apportate dal nuovo provvedimento non appaiono così rilevanti e non vanno certamente nella direzione, di una sua più ampia semplificazione, da noi richiesta. Alcuna modificazione, ad esempio, è stata introdotta sulla registrazione degli accessi degli amministratori di sistema, sulle modalità di controllo periodico delle attività dell’amministratore ed anche sull’esatta portata dei casi di esclusione per trattamenti con finalità amministrativo-contabili. Aspetti particolarmente dibattuti sui quali era stata richiesta al Garante una forte rivisitazione del provvedimento.

Le modifiche introdotte dal nuovo provvedimento si limitano, quindi, a prevedere:

  • un obbligo generalizzato per tutte le imprese di riportare in un documento interno, da tenere aggiornato e disponibile a richiesta nel caso di accertamenti, gli estremi identificativi delle persone fisiche nominate amministratori di sistema;
  • la possibilità di estendere determinati oneri previsti nel provvedimento ai responsabili della privacy. In particolare, viene stabilito che, nel caso di affidamento in outsourcing dei servizi di amministratore di sistema, il titolare od il responsabile esterno debbano conservare, per ogni evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte (della propria struttura) quali amministratori di sistema. Inoltre, viene estesa ai responsabili l’onere di verifica, con cadenza almeno annuale, delle attività compiute dagli amministratori di sistema. Gli ulteriori compiti potranno essere attribuiti ai responsabili nella lettera di loro designazione o tramite opportune clausole contrattuali, come potrebbe accadere, in quest’ultimo caso, nei rapporti con le società a cui sono stati affidati i servizi in outsourcing.

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Ravvedimento operoso: come funziona

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Notevole importanza riveste il ravvedimento operoso che consente di rimediare ad omissioni e ritardi nelle scadenze fiscali.
L’istituto del ravvedimento operoso è stato modificato di recente dal decreto legge “anticrisi” del 185/2008 ( art.16 comma 5 ) entrato in vigore il 29 novembre 2008 che ha modificato l’articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e prevede la possibilità di regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.

LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DEL DECRETO

Sono state ridotte le sanzioni per la regolarizzazione degli omessi versamenti effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta al quale si riferisce l’omissione o, nell’ipotesi di pagamenti che non confluiscono in una dichiarazione tributaria, entro i 12 mesi dalla scadenza prevista,

Per effetto dell’art. 16, c. 5 del decreto anticrisi, infatti, la sanzione passa da 1/5 del minimo ad 1/10.

Ciò significa che la sanzione per la regolarizzazione di omessi versamenti di imposte a saldo o in acconto può ora essere regolarizzata entro i suddetti termini con una sanzione pari al 3% dell’importo omesso anziché del precedente 6%.

Dovranno essere aggiunti gli interessi calcolati sulla base dei giorni intercorrenti fra la data dell’omissione e la data della regolarizzazione spontanea calcolati al tasso di interesse legale, attualmente al 3%.

Ravvedimento breve: Per procedere alla regolarizzazione di un eventuale omesso versamento di imposte con le sanzioni ridotte pari a un 1/12 della sanzione amministrativa irrogabile (oltre agli interesse legali), il termine è di 30 giorni dalla sua commissione.

Il contribuente, in alternativa, può optare per il ravvedimento lungo: entro la data si scadenza della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.

In questo caso la sanzione è ridotta a 1/10 e sono dovuti gli interessi moratori nella misura vigente del tasso legale.

Il ravvedimento operoso rappresenta uno strumento immediato ed efficace per evitare il contenzioso e può essere utilizzato in ogni momento dell’anno, rispettando, ovviamente, le sue specifiche condizioni operative.

Al fine di incentivare la spontanea regolarizzazione delle violazioni commesse, la nuova disciplina del ravvedimento operoso prevede determinate riduzioni della sanzioni applicabili, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.

QUANDO NON SI PUO’ BENEFICIARE del RAVVEDIMENTO OPEROSO

l’articolo 13, co. 1 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso quando:

*la violazione è già stata constatata dall’Amministrazione finanziaria;
*sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
*sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.

Appare ovvio il motivo per cui in presenza di questi accadimenti il contribuente non possa procedere ad una sanatoria autonoma (Circolare ministeriale Min. Fin. Dip. Ent. Dir. Centr. Accertamento 10-07-1998, n. 180/E/98/110100).

ATTI AMMESSI

Ai fini delle imposte dirette, dell’Iva, dei tributi locali, il contribuente o il sostituto d’imposta, nonché gli eventuali soggetti solidalmente obbligati possono regolarizzare le seguenti tipologie di violazione:

1. omessi o insufficienti versamenti delle imposte dovute (anche a titolo di saldo o acconto) in base alle dichiarazioni (anche alle liquidazioni periodiche dell’Iva);

2. errori meramente formali: sono tali se:

A) non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (ad esempio: dichiarazione su modello non conforme, ecc.);
B) non arrecano pregiudizio all’attività di controllo;

3. errori ed omissioni formali: sono quelli in cui manca la sola condizione b) (cioè arrecano pregiudizio all’attività di controllo).;

4. errori sostanziali: sono tali se incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, quali ad esempio l’omessa fatturazione o registrazione di operazioni (ai fini Iva), infedele dichiarazione, omessi versamenti dovuti ad errori materiali o di calcolo;

5. omessa presentazione della dichiarazione o denuncia anche di inizio/variazione dell’attività.

ALTRE IMPOSTE AMMESSE
:

il ravvedimento è utilizzabile anche per l’imposta di registro, imposta vidimazione libri sociali, ipotecaria e catastale e tributi similari (ad esempio tributi locali quali l’ici); i casi maggiormente ricorrenti sono:
- omessa richiesta di registrazione o di presentazione della denuncia per l’imposta di registro (art. 69, D.P.R. 131/1986);
- insufficiente dichiarazione di valore, tardività del pagamento;
- omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio da parte di notai, ufficiali giudiziali, cancellieri, funzionari delle amministrazioni pubbliche autorizzati alla stipula dei contratti nonché capi della P.A.;

Clicca sul link e potrai accedere ad un rapido programma per il calcolo on line del ravvedimento operoso.
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Proroga delle Scadenze Fiscali del 2009

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Con la pubblicazione sul supplemento della Gazzetta Ufficiale di sabato 28 febbraio 2009 della L.14/2009 (conversione del decreto “milleproroghe” 207/2008), è entrato ufficialmente in vigore il nuovo calendario fiscale.

Sono state prorogate le seguenti scadenze, che riassumo rapidamente in questo elenco:

Presentazione telematica del modello Unico 2009 (persone fisiche, società di persone e dati Irap)
Scadenza attuale 30 settembre 2009
Scadenza precedente 31 luglio

Presentazione telematica del modello Unico (soggetti Ires)
Scadenza attuale Ultimo giorno del nono mese successivo quello di chiusura del periodo d’imposta
Scadenza precedente Ultimo giorno del settimo mese successivo quello di chiusura del periodo d’imposta

Presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA
Scadenza attuale 30 settembre 2009
Scadenza precedente 31 luglio

Presentazione modello 730 al sostituto di imposta o ente pensionistico
Scadenza attuale 30 aprile 2009
Scadenza precedente 30 aprile

Presentazione modello 730 al Caf o professionisti abilitati
Scadenza attuale 1 giugno 2009
Scadenza precedente 31 maggio

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta dei dati fiscali e contributivi (mod 770)
Scadenza attuale 31 luglio 2009
Scadenza precedente 31 marzo

Trasmissione telematica dei modelli 730 da parte di Caf, professionisti abilitati e sostituti di imposta
Scadenza attuale 15 luglio 2009
Scadenza precedente 25 giugno

Obbligo per i sostituti d’imposta di comunicare telematicamente ogni mese i dati di carattere fiscale, contributivo e previdenziale
Scadenza attuale Dal 2010
Scadenza precedente Dal 2009

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