Privacy e accesso all'Anagrafe tributaria: dal 1° settembre 2009 divieto di utilizzo di 'credenziali generiche'

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Alla luce delle nuove disposizioni emanate dal Garante della Privacy, l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'obbligo, entro il 31 agosto 2009, di comunicare i nominativi dei "gestori incaricati", cioè coloro che di fatto amministrano l'accesso ai servizi telematici. Tali soggetti dovranno poi comunicare al sistema informatico gli "operatori incaricati"; quali obblighi comporta tale segnalazione per quei soggetti che come precisato dalla circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 dell'Agenzia delle Entrate hanno il compito di utilizzare i servizi telematici in nome e per conto dell'ente che li ha autorizzati?

L'Anagrafe tributaria è un delicato sistema informativo al quale ha accesso - attraverso diversi strumenti telematici (applicativi Siatel, Puntofisco, Entratel, Fisconline, servizi web, ecc.) - un numero enorme di utenti, tra i quali comuni, regioni, province, università, asl, tribunali, camere di commercio, enti previdenziali, gestori telefonici, forze di polizia, con migliaia di punti di accesso.
Questa banca dati secondo il Garante presenta molti punti critici, in particolare:

  • mancata conoscenza del numero complessivo degli utenti che accedono al sistema informativo e della loro effettiva identità;
  • scarsa capacità di monitoraggio su eventuali accessi anomali o utilizzi impropri di password e credenziali;
  • inadeguate misure tecnologiche a protezione dei dati contenuti nel data base. 

Ciò posto, l'Autorità, con un articolato provvedimento del 18 settembre 2008 (al quale si rinvia), ha dettato alcune prescrizioni in materia di sicurezza e di accessi:

  • password a scadenza immediata;
  • divieto di utilizzo di credenziali "generiche" di cui sono attualmente titolari i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • attribuzione di utenze telematiche idonee a identificare direttamente ogni singolo incaricato che accede e opera in nome e per conto della società o dell'ente;
  • ricognizione periodica degli enti che accedono all'Anagrafe e verifica delle effettiva necessità di mantenere attivi gli accessi concessi, 

sono solo alcuni degli obblighi dettati dal Garante, ai quali l'AdE si è adeguata con il provvedimento del 10 giugno 2009 che prevede un puntuale piano di «password policy» per i privati e gli enti pubblici abilitati all'accesso ai servizi telematici dell'Anagrafe e l'attribuzione di utenze che consentano di identificare direttamente ogni singolo incaricato.

La circolare n. 30/E dell'Agenzia delle Entrate contiene l'agenda di tutta l'operazione (iniziata a febbraio) e fornisce istruzioni operative ai suoi uffici in materia di abilitazioni ai servizi in rete. Uno degli aspetti fondamentali evidenziati dal Garante per la privacy è, come si diceva, il divieto di utilizzo di credenziali generiche ; pertanto la circolare n. 30/E dispone che i rappresentanti legali o negoziali dei soggetti diversi dalle persone fisiche (PNF), cioè enti, società, studi professionali, CAF, P.A., ecc., hanno tempo fino al 31 agosto 2009 per comunicare all'Agenzia i nomi dei «gestori incaricati» (da un minimo di 1 a un massimo di 4 per ciascuna «utenza telematica»), ossia delle persone fisiche designate per amministrare le liste degli «operatori incaricati» a utilizzare in nome e per conto della PNF i servizi telematici - cioè i soggetti che compiono effettivamente operazioni all'interno del sito dei servizi telematici - dato che a partire dal 1° settembre tutte le «credenziali generiche» saranno disattivate dall'Agenzia.

Le abilitazioni in possesso delle PNF che non avranno comunicato i nominativi dei gestori, saranno revocate d'ufficio dal 1° novembre 2009. La comunicazione deve essere effettuata dal rappresentante della PNF risultante in Anagrafe e può avvenire telematicamente o su modello cartaceo.

I rappresentanti delle PNF devono possedere autonoma abilitazione al canale Entratel o a Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. Al riguardo si rammenta che, come precisato nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2009, concernente le nuove modalità di accesso e abilitazione ai servizi telematici, i soggetti abilitati al servizio Entratel non possono essere, in nessun caso, contemporaneamente titolari dell'abilitazione al servizio Fisconline e viceversa.

Anche le persone fisiche, titolari di abilitazione al canale Entratel, possono avvalersi del nuovo sistema se, in ragione del particolare assetto organizzativo adottato dall'utente nell'esercizio della propria attività professionale (es. professionisti che si avvalgono di collaboratori), si rende opportuna o necessaria l'individuazione del soggetto che provvede fisicamente alla transazione telematica. Dette persone fisiche possono procedere alla comunicazione dei «gestori incaricati» rivolgendosi all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate; ma anche per essi sarà presto resa disponibile una funzione online che permetterà di effettuare la comunicazione.

Facendo l'esempio pratico di un professionista iscritto all'albo professionale di riferimento e abilitato, per obbligo normativo, al servizio Entratel, se questi è il legale rappresentante di uno studio professionale costituito sotto forma di Srl viene identificato come il «gestore» e deve designare tutti i propri dipendenti come «operatori».

I dipendenti dello studio si dovranno iscrivere a Entratel e per accedere all'Anagrafe dovranno attendere l'arrivo per posta del PIN. Ad ogni accesso per la presentazione telematica delle dichiarazioni ogni singolo operatore dovrà utilizzare il proprio codice PIN (anzichè il codice della Srl) e dovrà comunicare che sta operando per conto dello studio.

 

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Calcolo interessi legali

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Gli interessi legali sono gli interessi dovuti per legge come obbligo accessorio a quello del pagamento di una somma di denaro. Il tasso degli interessi legali viene fissato dal Ministero del tesoro.

Di seguito la formula per il calcolo degli interessi

  • I=interesse
  • C=capitale
  • r=tasso
  • T=tempo

 La formula è:

 I=(C*r*T/100)/365

365 se l'interesse viene calcolato nell'arco di un anno, se invece viene calcolato in mesi si moltiplica per il numero dei mesi.


Esempio

•C=30800
•r=4,5%
•T=71 gg

I=(30800,00*4,5*71/100)/365 = 269,60

L'interesse è uguale a 269,60

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Che cos'è il tasso di interesse nominale?

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Il tasso d'interesse nominale è il tasso applicato in un atto o in un contratto di prestito, di finanziamento o di mutuo. Indica il costo teorico per chi chiede un  prestito del denaro ed il rendimento, teorico anch'esso, per chi lo presta.

Differenze tra tasso nominale e tasso  effettivo

La distinzione del tasso nominale da quello effettivo si origina dalla pratica dei prestatori commerciali (banche, società finanziarie, etc.), i quali affiancano agli interessi nominalmente convenuti altri costi da sostenersi forfetariamente o percentualmente sul capitale erogato (commissioni, assicurazione, istruttoria pratica, etc.), i quali costi incidono talvolta pesantemente sul concreto rapporto economico fra le parti.

Poiché il percettore dei costi accessori è sempre il prestatore, è giuoco facile per questo pubblicizzare un tasso nominale estremamente interessante, salvo poi a trasferire le utilità che non ricava dal prestito su altre voci accessorie, la cui quantificazione è successiva alla fase pubblicitaria, guadagnando alla fine un valore del tutto equipollente, ma avendo venduto un prodotto finanziario nominalmente "vantaggioso".

Per questo, la legge italiana oggi obbliga i proponenti di prodotti finanziari a distinguere rigorosamente il tasso nominale dal tasso effettivo globale TAEG.

La forma tipica di presentazione di un tasso di interesse nominale è sulla base annua (TAN tasso annuo nominale), dovendosi perciò rapportare all'annualità eventuali tassi a capitalizzazione semestrale, trimestrale, mensile, etc., i quali potrebbero fallacemente (e maliziosamente) apparire più vantaggiosi. Va ricordato infatti che un tasso semestrale non corrisponde ad un tasso annuale di doppio valore: alla scadenza del primo semestre l'interesse viene aggiunto al capitale a costituire il montante, che sarà poi il valore sul quale si effettuerà la capitalizzazione al secondo semestre.

In presenza di inflazione può essere utile tener conto del tasso d'interesse reale.

Anche per il caso di "indicizzazione", cioè di preordinata variazione del tasso al variare dell'inflazione (registrata su alcuni paramentri ufficiali), taluni considerano che esiste purtuttavia uno scarto fra l'inflazione reale (quella che cioè veramente si verifica nella vita reale) e la minore inflazione dichiarata dallo Stato (riduzione che può dipendere da sane finalità di immagine e prestigio dell'economia interna, con riguardo internazionale), e che anche tale scarto aumenti il vantaggio per chi ha ricevuto il prestito.

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Che cos'è il TAEG?

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Il tasso annuo effettivo globale o TAEG è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. un prestito, l'acquisto rateale di beni o servizi), ora conosciuto come ISC o Indice Sintetico di Costo. È espresso in percentuale ed indica il costo effettivo del finanziamento.

Come si calcola il TAEG?

I parametri che determinano il TAEG o ISC sono fissati per legge. In particolare, oltre alla struttura del rimborso finanziario, rientrano a far parte del calcolo di questo tasso tutte le spese accessorie obbligatorie inerenti all'atto del finanziamento, ovvero:

  • spese di istruttoria della pratica
  • commissioni d'incasso
  • assicurazioni obbligatorie 

Con Excel puoi calcolare il TAEG
Il calcolo del costo effettivo di un finanziamento con Excel

Non rientrano invece a far parte dei parametri che incidono sul TAEG:

  • bolli statali
  • tasse
  • assicurazioni non obbligatorie

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Che cos'è il TAN?

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Il tasso annuo nominale o TAN è il tasso di interesse puro applicato ad un finanziamento. È il tasso da utilizzare come termine di paragone con il tasso di rendimento delle attività finanziarie, con il tasso di sconto, ecc.

Non corrisponde tuttavia al tasso d'interesse realmente applicato al finanziamento

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Oggi sciopero contro il DDL Alfano

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Privacy: ulteriore proroga per l’amministratore di sistema

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E’ stata spostata al 15 dicembre 2009 l’efficacia del provvedimento generale del Garante della privacy sulla figura dell’amministratore di sistema. Recependo alcune indicazioni provenienti da associazioni di categoria, il Garante ha inoltre parzialmente modificato il provvedimento stesso.

APPROFONDIMENTI

Le modifiche apportate dal nuovo provvedimento non appaiono così rilevanti e non vanno certamente nella direzione, di una sua più ampia semplificazione, da noi richiesta. Alcuna modificazione, ad esempio, è stata introdotta sulla registrazione degli accessi degli amministratori di sistema, sulle modalità di controllo periodico delle attività dell’amministratore ed anche sull’esatta portata dei casi di esclusione per trattamenti con finalità amministrativo-contabili. Aspetti particolarmente dibattuti sui quali era stata richiesta al Garante una forte rivisitazione del provvedimento.

Le modifiche introdotte dal nuovo provvedimento si limitano, quindi, a prevedere:

  • un obbligo generalizzato per tutte le imprese di riportare in un documento interno, da tenere aggiornato e disponibile a richiesta nel caso di accertamenti, gli estremi identificativi delle persone fisiche nominate amministratori di sistema;
  • la possibilità di estendere determinati oneri previsti nel provvedimento ai responsabili della privacy. In particolare, viene stabilito che, nel caso di affidamento in outsourcing dei servizi di amministratore di sistema, il titolare od il responsabile esterno debbano conservare, per ogni evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte (della propria struttura) quali amministratori di sistema. Inoltre, viene estesa ai responsabili l’onere di verifica, con cadenza almeno annuale, delle attività compiute dagli amministratori di sistema. Gli ulteriori compiti potranno essere attribuiti ai responsabili nella lettera di loro designazione o tramite opportune clausole contrattuali, come potrebbe accadere, in quest’ultimo caso, nei rapporti con le società a cui sono stati affidati i servizi in outsourcing.

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Oscuramento di internet: passato l'emendamento D'Alia al Senato

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L'attacco finale alla democrazia è iniziato! Berlusconi e i suoi sferrano il colpo definitivo alla libertà della rete internet per metterla sotto controllo. Ieri nel voto finale al Senato che ha approvato il cosiddetto pacchetto sicurezza (disegno di legge 733), tra gli altri provvedimenti scellerati come l'obbligo di denuncia per i medici dei pazienti che sono immigrati clandestini e la schedatura dei senza tetto, con un emendamento del senatore Gianpiero D'Alia (UDC), è stato introdotto l'articolo 50-bis, "Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet". Il testo la prossima settimana approderà alla Camera. E nel testo approdato alla Camera l'articolo è diventato il nr. 60.

Anche se il senatore Gianpiero D'Alia (UDC) non fa parte della maggioranza al Governo, questo la dice lunga sulla trasversalità del disegno liberticida della "Casta" che non vuole scollarsi dal potere. In pratica se un qualunque cittadino che magari scrive un blog dovesse invitare a disobbedire a una legge che ritiene ingiusta, i provider dovranno bloccarlo. Questo provvedimento può obbligare i provider a oscurare un sito ovunque si trovi, anche se all'estero. Il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l'interruzione della attività del blogger, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine. L'attività di filtraggio imposta dovrebbe avvenire entro il termine di 24 ore.

La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000 per i provider e il carcere per i blogger da 1 a 5 anni per l'istigazione a delinquere e per l'apologia di reato, da 6 mesi a 5 anni per l'istigazione alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico o all'odio fra le classi sociali. Immaginate come potrebbero essere ripuliti i motori di ricerca da tutti i link scomodi per la Casta con questa legge? Si stanno dotando delle armi per bloccare in Italia Facebook, Youtube, il blog di Beppe Grillo e tutta l'informazione libera che viaggia in rete e che nel nostro Paese è ormai l'unica fonte informativa non censurata.

Vi ricordo che il nostro è l'unico Paese al mondo, dove una media company, Mediaset, ha chiesto 500 milioni di risarcimento a YouTube. Vi rendete conto?

Quindi il Governo interviene per l'ennesima volta, in una materia che vede un'impresa del presidente del Consiglio in conflitto giudiziario e d'interessi. Dopo la proposta di legge Cassinelli e l'istituzione di una commissione contro la pirateria digitale e multimediale che tra poco meno di 60 giorni dovrà presentare al Parlamento un testo di legge su questa materia, questo emendamento al "pacchetto sicurezza" di fatto rende esplicito il progetto del Governo di "normalizzare" il fenomeno che intorno ad internet sta facendo crescere un sistema di relazioni e informazioni sempre più capillari che non si riesce a dominare. Obama ha vinto le elezioni grazie ad internet?

Chi non può farlo pensa bene di censurarlo e di far diventare l'Italia come la Cina e la Birmania. Oggi gli unici media che hanno fatto rimbalzare questa notizia sono stati Beppe Grillo dalle colonne del suo blog e la rivista specializzata Punto Informatico. Fate girare questa notizia il più possibile. E' ora di svegliare le coscienze addormentate degli italiani. E' in gioco davvero la democrazia!!

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Google Wave

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Google Wave è la nuova creatura di Google e credo farà parlare di sè nei prossimi mesi. Se avesse successo potrebbe finire per sostituire l’email, e quindi Gmail (non facile), nonché Google Docs stesso.

Gli autori sono gli stessi che hanno creato Google Maps e questo dovrebbe bastare per non prenderli sottogamba. Se volete saperne di più leggete il post sul blog di Google. Guardando la presentazione di Lars Rasmussen, sono rimasto impressionato dal modo con cui è possibile visualizzare i contributi dei diversi autori di un documento condiviso.
Come nella tradizione di Google, Wave è sia un prodotto open source che una piattaforma estendibile mediante API, per consentire i mashup. Come nella tradizione di Internet, Wave è anche un protocollo basato su XMPP, per far sì che chiunque possa costruire un client o un server senza che rimangano isolati dal resto della rete.

Il sistema di base inoltre su un nuovo protocollo: i dettagli sul sito http://www.waveprotocol.org/

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Chiuso per rettifica

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Roma - Il Governo pone la fiducia sul discusso disegno di legge in materia di intercettazioni e la blogosfera ne fa le spese rischiando di essere "chiusa per rettifica". È questo il senso di quanto è accaduto nelle scorse ore in Parlamento, dove per effetto dell'approvazione del maxi-emendamento presentato dal Governo sta per diventare legge l'idea - di cui si è già discusso sulle colonne di questa testata - di obbligare tutti "i gestori di siti informatici" a procedere, entro 48 ore dalla richiesta, alla rettifica di post, commenti, informazioni ed ogni altro genere di contenuto pubblicato.

Non dar corso tempestivamente all'eventuale richiesta di rettifica potrà costare molto caro a blogger, gestori di newsgroup, piattaforme di condivisione di contenuti e a chiunque possa rientrare nella vaga, generica e assai poco significativa definizione di "gestore di sito informatico": la disposizione di legge, infatti, prevede, in tal caso, una sanzione da 15 a 25 milioni di vecchie lire.

Tanto per esser chiari e sicuri di evitare fraintendimenti quello che accadrà all'indomani dell'entrata in vigore della nuova legge è che chiunque potrà inviare una mail a un blogger, a Google in relazione ai video pubblicati su YouTube, a Facebook o MySpace o, piuttosto al gestore di qualsiasi newsgroup o bacheca elettronica amatoriale o professionale che sia, chiedendo di pubblicare una rettifica in testo, video o podcast a seconda della modalità di diffusione della notizia da rettificare. È una brutta legge sotto ogni profilo la si guardi ed è probabilmente frutto, in pari misura, dell'analfabetismo informatico, della tecnofobia e della ferma volontà di controllare la Rete degli uomini del Palazzo. Provo a riassumere le ragioni di un giudizio tanto severo.

L'intervento normativo in commento mira, nella sostanza, a rendere applicabile a qualsiasi forma di comunicazione o diffusione di informazioni online - avvenga essa in un contesto amatoriale o professionale e per scopo personale, informativo o piuttosto commerciale - la vecchia disciplina sulla stampa dettata con la Legge n. 47 dell'8 febbraio 1948 e, in particolare, il suo art. 8 relativo ad uno degli istituti più controversi introdotti nel nostro ordinamento con tale legge: l'obbligo di rettifica.

La legge sulla stampa, tuttavia - come probabilmente è noto ai più - costituisce una delle poche leggi vigenti scritte e discusse direttamente in seno all'assemblea costituente ormai oltre sessant'anni fa ed ha, pertanto, già mostrato in diverse occasioni un'evidente inadeguatezza a trovare applicazione nel moderno mondo dei media che poco o nulla ha a che vedere con quello avuto presente dai padri costituenti. Si tratta, per questo, di una legge che avrebbe richiesto un intervento di "aggiornamento" urgente, competente ed approfondito o, piuttosto, meritato di essere mandata in pensione dopo oltre mezzo secolo di onorato servizio. Contro ogni legittima aspettativa, invece, Governo e Parlamento hanno deciso di affidarle addirittura la disciplina della Rete ovvero della protagonista indiscussa di una delle più grandi rivoluzioni del mondo dell'informazione nella storia dell'uomo. Difficile, in tale contesto, condividere la scelta del Palazzo.

Ma c'è di più.
Sono anni che si discute ad ogni livello - nelle università, nelle aule di giustizia e, persino, in Parlamento ed a Palazzo Chigi - della possibilità e opportunità di estendere in tutto o in parte la disciplina sulla stampa e, in particolare, le disposizioni dettate in materia di obbligo di registrazione delle testate, a talune forme di comunicazione e diffusione delle informazioni online senza che, sin qui, si sia arrivati ad alcuna conclusione sicura e condivisa.

La brutta ed ambigua riforma dell'editoria introdotta con la legge n. 62 del 2001, il famoso DDL Levi ribattezzato l'ammazza blog presentato e poi ritirato, il DDL Cassinelli ovvero il "salvablog" tuttora in attesa di essere discusso alla Camera dei Deputati e la "storica" condanna dello storico Carlo Ruta per stampa clandestina pronunciata dal Tribunale di Modica in relazione alla pubblicazione del blog dello studioso siciliano sono solo alcuni dei provvedimenti e delle iniziative che hanno, negli ultimi anni, alimentato - in Rete e fuori dalla Rete - un dibattito complesso ed articolato senza vincitori né vinti. L'entrata in vigore della nuova disciplina sulle intercettazioni vanificherà e polverizzerà il senso di questo dibattito stabilendo, una volta per tutte, che la disciplina sulla stampa - o almeno una parte importante di essa - si applica a qualsiasi forma di comunicazione e diffusione di informazioni nel cyberspazio.

Difficile resistere alla tentazione di definire dilettantistica, approssimativa ed irresponsabile la scelta del legislatore che è entrato "a gamba tesa" in questo dibattito ultradecennale ignorandone premesse, contenuti e questioni e che ora rischia di infliggere - non so dire se volontariamente o inconsapevolmente - un duro colpo alla libertà di manifestazione del pensiero nel cyberspazio modificandone, per sempre, protagonisti e dinamiche.
Nel Palazzo, domani, qualcuno - nel tentativo di giustificare questo monstrum giuridico liberticida e anti-Internet - dirà che è giusto pretendere anche da blogger, gestori di piattaforme di condivisione di contenuti e titolari di qualsiasi altro tipo di sito Internet la pubblicazione di una rettifica laddove loro stessi o i propri utenti pubblichino contenuti non veritieri o ritenuti lesivi dell'altrui reputazione o onore. Libertà fa rima con responsabilità è il ritornello che sento già risuonare nel Palazzo.

Il problema non è, tuttavia, il ritornello che non si può non condividere, quanto, piuttosto, le altre strofe della canzone per restare nella metafora ovvero le modalità attraverso le quali il legislatore ha preteso di raggiungere tale ambizioso risultato. Provo a riassumere il mio punto di vista.

The web is not the press (or tv) si potrebbe dire con uno slogan e non è, pertanto, possibile né opportuno applicare ad ogni forma di comunicazione online la speciale disciplina dettata per l'informazione professionale. Dovrebbe essere evidente ma così non è. Gestire le richieste di rettifica, valutarne la fondatezza e, eventualmente, darvi seguito è un'attività onerosa che mal si concilia con la dimensione "amatoriale" della più parte dei blog che costituiscono la blogosfera e rischia di costituire un elemento disincentivante per un blogger che, pur di sottrarsi a tali incombenti e alle eventuali responsabilità da ritardo (una multa da 25 milioni di vecchie lire per aver tardato a leggere la posta significa la chiusura di un blog!), preferirà tornare a limitarsi a leggere il giornale o, piuttosto postare solo su argomenti a basso impatto mediatico, politico e sociale e, come tali, insuscettibili di "disturbare" chicchessia. Allo stesso modo, il gestore di una piattaforma di condivisione di contenuti o, piuttosto, di social networking che, per definizione, non produce le informazioni che diffonde, ricevuta una richiesta di rettifica non potrà, in nessun caso, in 48 ore, verificare con l'autore del contenuto la veridicità dell'informazione diffusa e, quindi, l'effettiva sussistenza o meno dell'azionato diritto di rettifica.

Risultato: o si doterà - peraltro non a costo zero - di una struttura idonea a pubblicare d'ufficio tutte le rettifiche ricevute o, peggio ancora, deciderà di rimuovere tutti i contenuti che formino oggetto di un altrui istanza di rettifica tanto per porsi al riparo da eventuali contestazioni circa la forma, i caratteri e la visibilità della rettifica stessa.

Sembra, in altre parole, evidente che la nuova legge produrrà quale effetto pressoché immediato quello di abbattere sensibilmente la vocazione all'informazione diffusa che ha, sin qui, costituito la forza del web come primo spazio davvero libero - o quasi-libero - di divulgazione di quello straordinario patrimonio di pensieri e notizie che, sin qui, i media professionali non hanno in parte potuto e in più parte voluto lasciar filtrare per effetto dei forti ed innegabili condizionamenti che i poteri politici ed economici da sempre esercitano sulle testate giornalistiche cartacee, radiofoniche o televisive che siano. Da domani, quindi, i nemici della libertà di informazione avranno un pericoloso strumento per far passare la voglia a tanti blogger nostrani di dire la loro ed ad altrettanti "giornalisti diffusi" di raccontare storie inedite via Facebook, YouTube o MySpace.

Ma c'è ancora di più.
Il senso dell'obbligo di rettifica previsto nella vecchia legge sulla stampa risiede nella circostanza che in sua assenza il cittadino che si senta diffamato o avverta l'esigenza di "rettificare" un'informazione diffusa da un giornale non potrebbe farlo o meglio resterebbe esposto all'arbitrio del direttore della testata, libero di pubblicare o non pubblicare la rettifica. Non è così, tuttavia, nella più parte dei casi in Rete dove - salvo eccezioni - chiunque può pubblicare una precisazione, un commento, un altro video o, piuttosto, condividere un link su un profilo di Facebook per replicare e/o rettificare l'altrui pensiero. È questo il bello dell'informazione non professionale online ed è questa una delle ragioni per le quali l'informazione in Rete è - sebbene ancora per poco - più libera di quanto non lo sia quella tradizionale.

E per finire, dopo il danno la beffa.
Mentre, infatti, la nuova legge impone a chiunque utilizzi la Rete per comunicare o diffondere contenuti e/o informazioni gli obblighi caratteristici dei produttori professionali di informazione, continua a non riconoscergli pari diritti: primo tra tutti l'insequestrabilità di ogni contenuto informativo diffuso a mezzo Internet alla stessa stregua di un giornale. In questo modo si sarebbe, almeno, potuto dire "onori e oneri" mentre, così, l'informazione in Rete finisce con l'essere svilita ad un'attività pericolosa, onerosa e mal retribuita o, nella più parte dei casi, non retribuita affatto. Basterà la passione ad indurre i protagonisti del cosiddetto web 2.0 a resistere anche a tale ulteriore aggressione o, questa volta, getteranno la spugna consegnando la Rete ai padroni dell'informazione di sempre?
Chiediamocelo e, soprattutto, chiediamolo a chi ha voluto questa nuova inaccettabile legge ammazza-Internet.

Guido Scorza
www.politicheinnovazione.eu

Da PuntoInformatico

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