E’ stata spostata al 15 dicembre 2009 l’efficacia del provvedimento generale del Garante della privacy sulla figura dell’amministratore di sistema. Recependo alcune indicazioni provenienti da associazioni di categoria, il Garante ha inoltre parzialmente modificato il provvedimento stesso.
APPROFONDIMENTI
Le modifiche apportate dal nuovo provvedimento non appaiono così rilevanti e non vanno certamente nella direzione, di una sua più ampia semplificazione, da noi richiesta. Alcuna modificazione, ad esempio, è stata introdotta sulla registrazione degli accessi degli amministratori di sistema, sulle modalità di controllo periodico delle attività dell’amministratore ed anche sull’esatta portata dei casi di esclusione per trattamenti con finalità amministrativo-contabili. Aspetti particolarmente dibattuti sui quali era stata richiesta al Garante una forte rivisitazione del provvedimento.
Le modifiche introdotte dal nuovo provvedimento si limitano, quindi, a prevedere:
- un obbligo generalizzato per tutte le imprese di riportare in un documento interno, da tenere aggiornato e disponibile a richiesta nel caso di accertamenti, gli estremi identificativi delle persone fisiche nominate amministratori di sistema;
- la possibilità di estendere determinati oneri previsti nel provvedimento ai responsabili della privacy. In particolare, viene stabilito che, nel caso di affidamento in outsourcing dei servizi di amministratore di sistema, il titolare od il responsabile esterno debbano conservare, per ogni evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte (della propria struttura) quali amministratori di sistema. Inoltre, viene estesa ai responsabili l’onere di verifica, con cadenza almeno annuale, delle attività compiute dagli amministratori di sistema. Gli ulteriori compiti potranno essere attribuiti ai responsabili nella lettera di loro designazione o tramite opportune clausole contrattuali, come potrebbe accadere, in quest’ultimo caso, nei rapporti con le società a cui sono stati affidati i servizi in outsourcing.