Notevole importanza riveste il ravvedimento operoso che consente di rimediare ad omissioni e ritardi nelle scadenze fiscali.
L’istituto del ravvedimento operoso è stato modificato di recente dal decreto legge “anticrisi” del 185/2008 ( art.16 comma 5 ) entrato in vigore il 29 novembre 2008 che ha modificato l’articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e prevede la possibilità di regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.
LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DEL DECRETO
Sono state ridotte le sanzioni per la regolarizzazione degli omessi versamenti effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta al quale si riferisce l’omissione o, nell’ipotesi di pagamenti che non confluiscono in una dichiarazione tributaria, entro i 12 mesi dalla scadenza prevista,
Per effetto dell’art. 16, c. 5 del decreto anticrisi, infatti, la sanzione passa da 1/5 del minimo ad 1/10.
Ciò significa che la sanzione per la regolarizzazione di omessi versamenti di imposte a saldo o in acconto può ora essere regolarizzata entro i suddetti termini con una sanzione pari al 3% dell’importo omesso anziché del precedente 6%.
Dovranno essere aggiunti gli interessi calcolati sulla base dei giorni intercorrenti fra la data dell’omissione e la data della regolarizzazione spontanea calcolati al tasso di interesse legale, attualmente al 3%.
Ravvedimento breve: Per procedere alla regolarizzazione di un eventuale omesso versamento di imposte con le sanzioni ridotte pari a un 1/12 della sanzione amministrativa irrogabile (oltre agli interesse legali), il termine è di 30 giorni dalla sua commissione.
Il contribuente, in alternativa, può optare per il ravvedimento lungo: entro la data si scadenza della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
In questo caso la sanzione è ridotta a 1/10 e sono dovuti gli interessi moratori nella misura vigente del tasso legale.
Il ravvedimento operoso rappresenta uno strumento immediato ed efficace per evitare il contenzioso e può essere utilizzato in ogni momento dell’anno, rispettando, ovviamente, le sue specifiche condizioni operative.
Al fine di incentivare la spontanea regolarizzazione delle violazioni commesse, la nuova disciplina del ravvedimento operoso prevede determinate riduzioni della sanzioni applicabili, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.
QUANDO NON SI PUO’ BENEFICIARE del RAVVEDIMENTO OPEROSO
l’articolo 13, co. 1 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso quando:
*la violazione è già stata constatata dall’Amministrazione finanziaria;
*sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
*sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.
Appare ovvio il motivo per cui in presenza di questi accadimenti il contribuente non possa procedere ad una sanatoria autonoma (Circolare ministeriale Min. Fin. Dip. Ent. Dir. Centr. Accertamento 10-07-1998, n. 180/E/98/110100).
ATTI AMMESSI
Ai fini delle imposte dirette, dell’Iva, dei tributi locali, il contribuente o il sostituto d’imposta, nonché gli eventuali soggetti solidalmente obbligati possono regolarizzare le seguenti tipologie di violazione:
1. omessi o insufficienti versamenti delle imposte dovute (anche a titolo di saldo o acconto) in base alle dichiarazioni (anche alle liquidazioni periodiche dell’Iva);
2. errori meramente formali: sono tali se:
A) non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (ad esempio: dichiarazione su modello non conforme, ecc.);
B) non arrecano pregiudizio all’attività di controllo;
3. errori ed omissioni formali: sono quelli in cui manca la sola condizione b) (cioè arrecano pregiudizio all’attività di controllo).;
4. errori sostanziali: sono tali se incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, quali ad esempio l’omessa fatturazione o registrazione di operazioni (ai fini Iva), infedele dichiarazione, omessi versamenti dovuti ad errori materiali o di calcolo;
5. omessa presentazione della dichiarazione o denuncia anche di inizio/variazione dell’attività.
ALTRE IMPOSTE AMMESSE:
il ravvedimento è utilizzabile anche per l’imposta di registro, imposta vidimazione libri sociali, ipotecaria e catastale e tributi similari (ad esempio tributi locali quali l’ici); i casi maggiormente ricorrenti sono:
- omessa richiesta di registrazione o di presentazione della denuncia per l’imposta di registro (art. 69, D.P.R. 131/1986);
- insufficiente dichiarazione di valore, tardività del pagamento;
- omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio da parte di notai, ufficiali giudiziali, cancellieri, funzionari delle amministrazioni pubbliche autorizzati alla stipula dei contratti nonché capi della P.A.;
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