Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari

by Administrator 22. November 2010 19:24

La Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 fornisce alcune prime indicazioni applicative circa l’articolo 3 della legge 136/2010 come modificato dal decreto 187/2010, definendo gli ambiti di applicazione della tracciabilità, fornendo le indicazioni generali sulle modalità di attuazione, sulla richiesta e l’indicazione del codice identificativo di gara (Cig) e del codice unico di progetto (Cup) e sulla gestione dei movimenti finanziari e le comunicazioni obbligatorie.

Il dl 187/2010, ora al vaglio della Commissione giustizia della Camera, chiarisce alcuni punti in merito all'entrata in vigore della legge 136/2010. Innanzitutto stabilisce che "per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”.

Il successivo comma 2 estende gli obblighi di tracciabilità anche ai pagamenti “destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche”, che devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato “anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto”.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è, inoltre, previsto che gli strumenti di pagamento debbano riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all’applicazione della norma, il codice identificativo di gara (Cig), attribuito dall’Autorità, su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (Cup).

Per quanto riguarda l’entrata in vigore dell'obbligo di tracciabilità, L’Avcp specifica che devono, in primo luogo, ritenersi soggetti agli obblighi i contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge, anche se relativi a bandi pubblicati in data antecedente l'entrata in vigore della legge; ogni nuovo rapporto contrattuale; i contratti aventi come oggetto i lavori o servizi complementari, per quanto collegati a un contratto stipulato antecedentemente; i nuovi contratti, originati dal fallimento dell'appaltatore e varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto, in quanto tutte ascrivibili a un nuovo contratto. In relazione ai contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge n. 136/2010, l’Autorità  chiarisce che devono ab origine contenere la clausola di tracciabilità.

Per i contratti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010, viene prevista una norma transitoria ad hoc, secondo la quale detti contratti – e i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti - “sono adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 3 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge”. Tutti i contratti in essere alla data del 7 settembre 2010 devono quindi essere adeguati alle nuove disposizioni entro il termine del 7 marzo 2011.

Passato il termine della norma transitoria i contratti che non riporteranno la clausola relativa alla tracciabilità saranno nulli e, pertanto, inidonei a produrre alcun effetto giuridico. "Occorre, spiega la determinazione dell'Autorità - mettere in correlazione la citata norma transitoria con il comma 8 dell'articolo 3, che prevede l'inserimento "a pena di nullità" di una clausola nel contratto principale (sottoscritto con la stazione appaltante) avente oggetto l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari".

Il mancato rispetto del descritto obbligo è punito con la sanzione della nullità assoluta del contratto; ciò vuol dire che, in questa ipotesi, è preclusa l’operatività della disposizione di cui all’articolo 1339 c.c.. Come è noto, esso prevede l’inserzione automatica nel contratto delle clausole imposte dalla legge, ove l’accordo ne fosse sprovvisto; si tratta di una limitazione dell’autonomia contrattuale legittimata dalla necessità di impedire che l’esercizio dell’attività economica si traduca in un regolamento di interessi contrario all’utilità sociale, ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione.

"Ci si chiede - si legge nella determinazione dell'autorità- se sia necessario effettuare un'integrazione formale espressa dei contratti in essere alla data del 7 settembre 2010 o possa trovare applicazione il meccanismo dell'inserzione automatica della clausola". L'indicazione dell'Avcp è quella di integrare espressamente i contratti già stipulati, mediante atti aggiuntivi; tale soluzione appare più cautelativa sia per le amministrazioni pubbliche sia per gli operatori economici, in quanto li pone al riparo dal rischio della nullità dell'accordo. Secondo l'Autorità questa integrazione deve avvenire in tutti i contratti di filiera, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture, nel rispetto del comma 9 dell'articolo 3.

Un ulteriore aspetto che è stato poco approfondito nelle interpretazioni che sono seguite all'entrata in vigore della legge 136/2010 è l'ambito di applicazione della stessa, ovvero quale tipologia di contratti fossero suscettibili alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. A tal proposito le linee guida dell'Autorità individuano un elenco preciso: contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso; concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del Codice dei contratti; contratti di partenariato pubblico-privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria; contratti di subappalto e subfornitura; contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.

"In considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici - chiarisce l'Avcp - sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti obbligati all'applicazione del Codice dei contratti pubblici"; sono incluse: le "stazioni appaltanti", definite all'articolo 3, comma 33, del Codice dei contratti come "le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32"; gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207 del Codice dei contratti pubblici, ivi incluse le imprese pubbliche; la "filiera delle imprese", soggetti interessati a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche.

Per gli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (ad esempio, società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta. In particolare, con riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, l'Autorità chiarisce che le norme si applicano a tutti i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice dei contratti e, quindi, anche ai professionisti e agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi.

Per quanto riguarda i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche essi possono essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati. "Ad esempio - chiarisce l'Avcp - un'impresa che opera anche nell'edilizia privata può utilizzare il conto corrente dedicato a un appalto pubblico per effettuare operazioni legate alla costruzione di un edificio privato. In altri termini, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili a una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato". È inoltre ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste.

Il dl 187/2010 ha previsto la possibilità di adottare strumenti di pagamento anche differenti dal bonifico bancario o postale, "purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni". È a carico della stazione appaltante riportare il Cig e, ove necessario, il Cup, nei mandati di pagamento all'appaltatore o al concessionario di finanziamenti pubblici. L’Autorità precisa inoltre che il requisito della piena tracciabilità sussiste per le ricevute bancarie elettroniche che consente al creditore di sostituire le tradizionali ricevute cartacee. Sussiste, peraltro, in questo caso, un vincolo relativo alla circostanza che il Cup e il Cig siano inseriti fin dall'inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: la procedura ha avvio, infatti, con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l'eventuale pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore.

L'articolo 3, comma 2, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati); manodopera (emolumenti a operai); spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto); provvista di immobilizzazioni tecniche; consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche. L'Autorità chiarisce che si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, a uno o più contratti pubblici.

Possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per: imposte e tasse; contributi Inps, Inail, Cassa edile; assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa; gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.). Tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l'indicazione del Cig/Cup. Oltre agli strumenti già indicati nel paragrafo 4, per tali esborsi possono essere utilizzate le carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato.

Nel caso in cui il conto dedicato dovesse rimanere "in rosso", per l'Avcp non sembra sussistere alcun impedimento normativo al versamento, tramite strumenti che garantiscano la tracciabilità, di somme sul conto corrente interessato, al fine di consentire i necessari pagamenti.

Nel decreto è stabilito che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica". L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Tags: , , ,

Fisco | Mondo reale

Tracciabilità flussi finanziari

by Administrator 7. September 2010 10:47
Martedì 7 settembre è entrata in vigore la Legge 136/2010, cosiddetta “Piano stra-ordinario contro le mafie”,che comporta una serie di adempimenti per le imprese interes-sate agli appalti di opere e servizi, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziarInoltre, la nuova normativa introduce novità sotto il profilodel controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e della identificazionedegli addetti nei cantieri. Diamo, qui di seguito, una sintesi dei principali obblighi introdotti dalla Legge 136.

2010_09_tracciabilita_flussi_finanziari.pdf (1,13 mb)

Tags: ,

Mondo reale

Calcolo interessi legali

by Administrator 5. August 2009 20:14

Gli interessi legali sono gli interessi dovuti per legge come obbligo accessorio a quello del pagamento di una somma di denaro. Il tasso degli interessi legali viene fissato dal Ministero del tesoro.

Di seguito la formula per il calcolo degli interessi

  • I=interesse
  • C=capitale
  • r=tasso
  • T=tempo

 La formula è:

 I=(C*r*T/100)/365

365 se l'interesse viene calcolato nell'arco di un anno, se invece viene calcolato in mesi si moltiplica per il numero dei mesi.


Esempio

•C=30800
•r=4,5%
•T=71 gg

I=(30800,00*4,5*71/100)/365 = 269,60

L'interesse è uguale a 269,60

Tags: , ,

Mondo reale | Definizioni

Che cos'è il tasso di interesse nominale?

by Administrator 5. August 2009 20:10

Il tasso d'interesse nominale è il tasso applicato in un atto o in un contratto di prestito, di finanziamento o di mutuo. Indica il costo teorico per chi chiede un  prestito del denaro ed il rendimento, teorico anch'esso, per chi lo presta.

Differenze tra tasso nominale e tasso  effettivo

La distinzione del tasso nominale da quello effettivo si origina dalla pratica dei prestatori commerciali (banche, società finanziarie, etc.), i quali affiancano agli interessi nominalmente convenuti altri costi da sostenersi forfetariamente o percentualmente sul capitale erogato (commissioni, assicurazione, istruttoria pratica, etc.), i quali costi incidono talvolta pesantemente sul concreto rapporto economico fra le parti.

Poiché il percettore dei costi accessori è sempre il prestatore, è giuoco facile per questo pubblicizzare un tasso nominale estremamente interessante, salvo poi a trasferire le utilità che non ricava dal prestito su altre voci accessorie, la cui quantificazione è successiva alla fase pubblicitaria, guadagnando alla fine un valore del tutto equipollente, ma avendo venduto un prodotto finanziario nominalmente "vantaggioso".

Per questo, la legge italiana oggi obbliga i proponenti di prodotti finanziari a distinguere rigorosamente il tasso nominale dal tasso effettivo globale TAEG.

La forma tipica di presentazione di un tasso di interesse nominale è sulla base annua (TAN tasso annuo nominale), dovendosi perciò rapportare all'annualità eventuali tassi a capitalizzazione semestrale, trimestrale, mensile, etc., i quali potrebbero fallacemente (e maliziosamente) apparire più vantaggiosi. Va ricordato infatti che un tasso semestrale non corrisponde ad un tasso annuale di doppio valore: alla scadenza del primo semestre l'interesse viene aggiunto al capitale a costituire il montante, che sarà poi il valore sul quale si effettuerà la capitalizzazione al secondo semestre.

In presenza di inflazione può essere utile tener conto del tasso d'interesse reale.

Anche per il caso di "indicizzazione", cioè di preordinata variazione del tasso al variare dell'inflazione (registrata su alcuni paramentri ufficiali), taluni considerano che esiste purtuttavia uno scarto fra l'inflazione reale (quella che cioè veramente si verifica nella vita reale) e la minore inflazione dichiarata dallo Stato (riduzione che può dipendere da sane finalità di immagine e prestigio dell'economia interna, con riguardo internazionale), e che anche tale scarto aumenti il vantaggio per chi ha ricevuto il prestito.

Tags: , ,

Mondo reale | Definizioni

Che cos'è il TAEG?

by Administrator 5. August 2009 20:06

Il tasso annuo effettivo globale o TAEG è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. un prestito, l'acquisto rateale di beni o servizi), ora conosciuto come ISC o Indice Sintetico di Costo. È espresso in percentuale ed indica il costo effettivo del finanziamento.

Come si calcola il TAEG?

I parametri che determinano il TAEG o ISC sono fissati per legge. In particolare, oltre alla struttura del rimborso finanziario, rientrano a far parte del calcolo di questo tasso tutte le spese accessorie obbligatorie inerenti all'atto del finanziamento, ovvero:

  • spese di istruttoria della pratica
  • commissioni d'incasso
  • assicurazioni obbligatorie 

Con Excel puoi calcolare il TAEG
Il calcolo del costo effettivo di un finanziamento con Excel

Non rientrano invece a far parte dei parametri che incidono sul TAEG:

  • bolli statali
  • tasse
  • assicurazioni non obbligatorie

Tags: , ,

Mondo reale | Definizioni

Oggi sciopero contro il DDL Alfano

by Administrator 14. July 2009 00:00

Tags: , , , , ,

Mondo reale | Tecnologia\Rete

Privacy: ulteriore proroga per l’amministratore di sistema

by Administrator 6. July 2009 17:00
E’ stata spostata al 15 dicembre 2009 l’efficacia del provvedimento generale del Garante della privacy sulla figura dell’amministratore di sistema. Recependo alcune indicazioni provenienti da associazioni di categoria, il Garante ha inoltre parzialmente modificato il provvedimento stesso.

APPROFONDIMENTI

Le modifiche apportate dal nuovo provvedimento non appaiono così rilevanti e non vanno certamente nella direzione, di una sua più ampia semplificazione, da noi richiesta. Alcuna modificazione, ad esempio, è stata introdotta sulla registrazione degli accessi degli amministratori di sistema, sulle modalità di controllo periodico delle attività dell’amministratore ed anche sull’esatta portata dei casi di esclusione per trattamenti con finalità amministrativo-contabili. Aspetti particolarmente dibattuti sui quali era stata richiesta al Garante una forte rivisitazione del provvedimento.

Le modifiche introdotte dal nuovo provvedimento si limitano, quindi, a prevedere:

  • un obbligo generalizzato per tutte le imprese di riportare in un documento interno, da tenere aggiornato e disponibile a richiesta nel caso di accertamenti, gli estremi identificativi delle persone fisiche nominate amministratori di sistema;
  • la possibilità di estendere determinati oneri previsti nel provvedimento ai responsabili della privacy. In particolare, viene stabilito che, nel caso di affidamento in outsourcing dei servizi di amministratore di sistema, il titolare od il responsabile esterno debbano conservare, per ogni evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte (della propria struttura) quali amministratori di sistema. Inoltre, viene estesa ai responsabili l’onere di verifica, con cadenza almeno annuale, delle attività compiute dagli amministratori di sistema. Gli ulteriori compiti potranno essere attribuiti ai responsabili nella lettera di loro designazione o tramite opportune clausole contrattuali, come potrebbe accadere, in quest’ultimo caso, nei rapporti con le società a cui sono stati affidati i servizi in outsourcing.

Tags: , , , , , , ,

Mondo reale | Privacy | Tecnologia\Rete

Oscuramento di internet: passato l'emendamento D'Alia al Senato

by Administrator 29. June 2009 18:35

L'attacco finale alla democrazia è iniziato! Berlusconi e i suoi sferrano il colpo definitivo alla libertà della rete internet per metterla sotto controllo. Ieri nel voto finale al Senato che ha approvato il cosiddetto pacchetto sicurezza (disegno di legge 733), tra gli altri provvedimenti scellerati come l'obbligo di denuncia per i medici dei pazienti che sono immigrati clandestini e la schedatura dei senza tetto, con un emendamento del senatore Gianpiero D'Alia (UDC), è stato introdotto l'articolo 50-bis, "Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet". Il testo la prossima settimana approderà alla Camera. E nel testo approdato alla Camera l'articolo è diventato il nr. 60.

Anche se il senatore Gianpiero D'Alia (UDC) non fa parte della maggioranza al Governo, questo la dice lunga sulla trasversalità del disegno liberticida della "Casta" che non vuole scollarsi dal potere. In pratica se un qualunque cittadino che magari scrive un blog dovesse invitare a disobbedire a una legge che ritiene ingiusta, i provider dovranno bloccarlo. Questo provvedimento può obbligare i provider a oscurare un sito ovunque si trovi, anche se all'estero. Il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l'interruzione della attività del blogger, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine. L'attività di filtraggio imposta dovrebbe avvenire entro il termine di 24 ore.

La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000 per i provider e il carcere per i blogger da 1 a 5 anni per l'istigazione a delinquere e per l'apologia di reato, da 6 mesi a 5 anni per l'istigazione alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico o all'odio fra le classi sociali. Immaginate come potrebbero essere ripuliti i motori di ricerca da tutti i link scomodi per la Casta con questa legge? Si stanno dotando delle armi per bloccare in Italia Facebook, Youtube, il blog di Beppe Grillo e tutta l'informazione libera che viaggia in rete e che nel nostro Paese è ormai l'unica fonte informativa non censurata.

Vi ricordo che il nostro è l'unico Paese al mondo, dove una media company, Mediaset, ha chiesto 500 milioni di risarcimento a YouTube. Vi rendete conto?

Quindi il Governo interviene per l'ennesima volta, in una materia che vede un'impresa del presidente del Consiglio in conflitto giudiziario e d'interessi. Dopo la proposta di legge Cassinelli e l'istituzione di una commissione contro la pirateria digitale e multimediale che tra poco meno di 60 giorni dovrà presentare al Parlamento un testo di legge su questa materia, questo emendamento al "pacchetto sicurezza" di fatto rende esplicito il progetto del Governo di "normalizzare" il fenomeno che intorno ad internet sta facendo crescere un sistema di relazioni e informazioni sempre più capillari che non si riesce a dominare. Obama ha vinto le elezioni grazie ad internet?

Chi non può farlo pensa bene di censurarlo e di far diventare l'Italia come la Cina e la Birmania. Oggi gli unici media che hanno fatto rimbalzare questa notizia sono stati Beppe Grillo dalle colonne del suo blog e la rivista specializzata Punto Informatico. Fate girare questa notizia il più possibile. E' ora di svegliare le coscienze addormentate degli italiani. E' in gioco davvero la democrazia!!

Tags: , , , , ,

Mondo reale | Privacy | Tecnologia\Rete

Ravvedimento operoso: come funziona

by Administrator 20. May 2009 13:16
Notevole importanza riveste il ravvedimento operoso che consente di rimediare ad omissioni e ritardi nelle scadenze fiscali.
L’istituto del ravvedimento operoso è stato modificato di recente dal decreto legge “anticrisi” del 185/2008 ( art.16 comma 5 ) entrato in vigore il 29 novembre 2008 che ha modificato l’articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e prevede la possibilità di regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.

LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DEL DECRETO

Sono state ridotte le sanzioni per la regolarizzazione degli omessi versamenti effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta al quale si riferisce l’omissione o, nell’ipotesi di pagamenti che non confluiscono in una dichiarazione tributaria, entro i 12 mesi dalla scadenza prevista,

Per effetto dell’art. 16, c. 5 del decreto anticrisi, infatti, la sanzione passa da 1/5 del minimo ad 1/10.

Ciò significa che la sanzione per la regolarizzazione di omessi versamenti di imposte a saldo o in acconto può ora essere regolarizzata entro i suddetti termini con una sanzione pari al 3% dell’importo omesso anziché del precedente 6%.

Dovranno essere aggiunti gli interessi calcolati sulla base dei giorni intercorrenti fra la data dell’omissione e la data della regolarizzazione spontanea calcolati al tasso di interesse legale, attualmente al 3%.

Ravvedimento breve: Per procedere alla regolarizzazione di un eventuale omesso versamento di imposte con le sanzioni ridotte pari a un 1/12 della sanzione amministrativa irrogabile (oltre agli interesse legali), il termine è di 30 giorni dalla sua commissione.

Il contribuente, in alternativa, può optare per il ravvedimento lungo: entro la data si scadenza della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.

In questo caso la sanzione è ridotta a 1/10 e sono dovuti gli interessi moratori nella misura vigente del tasso legale.

Il ravvedimento operoso rappresenta uno strumento immediato ed efficace per evitare il contenzioso e può essere utilizzato in ogni momento dell’anno, rispettando, ovviamente, le sue specifiche condizioni operative.

Al fine di incentivare la spontanea regolarizzazione delle violazioni commesse, la nuova disciplina del ravvedimento operoso prevede determinate riduzioni della sanzioni applicabili, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.

QUANDO NON SI PUO’ BENEFICIARE del RAVVEDIMENTO OPEROSO

l’articolo 13, co. 1 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso quando:

*la violazione è già stata constatata dall’Amministrazione finanziaria;
*sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
*sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.

Appare ovvio il motivo per cui in presenza di questi accadimenti il contribuente non possa procedere ad una sanatoria autonoma (Circolare ministeriale Min. Fin. Dip. Ent. Dir. Centr. Accertamento 10-07-1998, n. 180/E/98/110100).

ATTI AMMESSI

Ai fini delle imposte dirette, dell’Iva, dei tributi locali, il contribuente o il sostituto d’imposta, nonché gli eventuali soggetti solidalmente obbligati possono regolarizzare le seguenti tipologie di violazione:

1. omessi o insufficienti versamenti delle imposte dovute (anche a titolo di saldo o acconto) in base alle dichiarazioni (anche alle liquidazioni periodiche dell’Iva);

2. errori meramente formali: sono tali se:

A) non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (ad esempio: dichiarazione su modello non conforme, ecc.);
B) non arrecano pregiudizio all’attività di controllo;

3. errori ed omissioni formali: sono quelli in cui manca la sola condizione b) (cioè arrecano pregiudizio all’attività di controllo).;

4. errori sostanziali: sono tali se incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, quali ad esempio l’omessa fatturazione o registrazione di operazioni (ai fini Iva), infedele dichiarazione, omessi versamenti dovuti ad errori materiali o di calcolo;

5. omessa presentazione della dichiarazione o denuncia anche di inizio/variazione dell’attività.

ALTRE IMPOSTE AMMESSE
:

il ravvedimento è utilizzabile anche per l’imposta di registro, imposta vidimazione libri sociali, ipotecaria e catastale e tributi similari (ad esempio tributi locali quali l’ici); i casi maggiormente ricorrenti sono:
- omessa richiesta di registrazione o di presentazione della denuncia per l’imposta di registro (art. 69, D.P.R. 131/1986);
- insufficiente dichiarazione di valore, tardività del pagamento;
- omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio da parte di notai, ufficiali giudiziali, cancellieri, funzionari delle amministrazioni pubbliche autorizzati alla stipula dei contratti nonché capi della P.A.;

Clicca sul link e potrai accedere ad un rapido programma per il calcolo on line del ravvedimento operoso.
CALCOLO ON LINE

Tags: , , ,

Fisco | Mondo reale

La UE non usa l'open source

by Administrator 15. May 2009 19:30

Roma - "Alla fine (della legislatura) lo studio è arrivato": è questa la conclusione che l'onorevole Marco Cappato trae al termine della vicenda che l'ha visto misurarsi con il Consiglio Europeo in materia di software open source e della sua adozione in seno alla UE. Lo studio a cui si riferisce è quello che a novembre 2008 sembrava fosse andato perduto, e che illustra i possibili scenari economici legati all'adozione di programmi OSS per le istituzioni continentali: numeri che sconsigliano l'adozione delle piattaforme a sorgenti aperti per l'intero ecosistema hardware europeo, alla luce delle ingenti spese da sostenere per una eventuale transizione al nuovo parco software.

Nello studio si legge una stima del valore annuale dell'impegno economico dell'Europa con BigM: 6,2 milioni di euro, necessari a coprire i costi delle licenze (almeno relativi all'anno 2005) per un totale di circa 45 mila postazioni. Poco meno di 138 euro a postazione.

Il costo del progetto di conversione stimato è di circa 54 milioni di euro per la Commissione Europea, di 3,5 milioni per la Corte dei Conti (ma le tabelle relative ai mesi/uomo indicano un valore di 12 milioni) e di 19 milioni per il Parlamento: un totale di 76,5 milioni, a cui sommare il costo necessario a coprire supporto e manutenzione del nuovo software open source pari a circa il 30 per cento dell'attuale spesa annuale per le licenze proprietarie (che evidentemente comprendono anche le voci relative all'assistenza). In queste condizioni, secondo le stime ci vorrebbero 36,7 anni per ammortizzare la spesa.

Da Punto Informatico

Tags: , , ,

Mondo reale | Sistemi operativi | Tecnologia\Rete

Month List