Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari

by Administrator 22. November 2010 19:24

La Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 fornisce alcune prime indicazioni applicative circa l’articolo 3 della legge 136/2010 come modificato dal decreto 187/2010, definendo gli ambiti di applicazione della tracciabilità, fornendo le indicazioni generali sulle modalità di attuazione, sulla richiesta e l’indicazione del codice identificativo di gara (Cig) e del codice unico di progetto (Cup) e sulla gestione dei movimenti finanziari e le comunicazioni obbligatorie.

Il dl 187/2010, ora al vaglio della Commissione giustizia della Camera, chiarisce alcuni punti in merito all'entrata in vigore della legge 136/2010. Innanzitutto stabilisce che "per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”.

Il successivo comma 2 estende gli obblighi di tracciabilità anche ai pagamenti “destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche”, che devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato “anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto”.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è, inoltre, previsto che gli strumenti di pagamento debbano riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all’applicazione della norma, il codice identificativo di gara (Cig), attribuito dall’Autorità, su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (Cup).

Per quanto riguarda l’entrata in vigore dell'obbligo di tracciabilità, L’Avcp specifica che devono, in primo luogo, ritenersi soggetti agli obblighi i contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge, anche se relativi a bandi pubblicati in data antecedente l'entrata in vigore della legge; ogni nuovo rapporto contrattuale; i contratti aventi come oggetto i lavori o servizi complementari, per quanto collegati a un contratto stipulato antecedentemente; i nuovi contratti, originati dal fallimento dell'appaltatore e varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto, in quanto tutte ascrivibili a un nuovo contratto. In relazione ai contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge n. 136/2010, l’Autorità  chiarisce che devono ab origine contenere la clausola di tracciabilità.

Per i contratti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010, viene prevista una norma transitoria ad hoc, secondo la quale detti contratti – e i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti - “sono adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 3 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge”. Tutti i contratti in essere alla data del 7 settembre 2010 devono quindi essere adeguati alle nuove disposizioni entro il termine del 7 marzo 2011.

Passato il termine della norma transitoria i contratti che non riporteranno la clausola relativa alla tracciabilità saranno nulli e, pertanto, inidonei a produrre alcun effetto giuridico. "Occorre, spiega la determinazione dell'Autorità - mettere in correlazione la citata norma transitoria con il comma 8 dell'articolo 3, che prevede l'inserimento "a pena di nullità" di una clausola nel contratto principale (sottoscritto con la stazione appaltante) avente oggetto l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari".

Il mancato rispetto del descritto obbligo è punito con la sanzione della nullità assoluta del contratto; ciò vuol dire che, in questa ipotesi, è preclusa l’operatività della disposizione di cui all’articolo 1339 c.c.. Come è noto, esso prevede l’inserzione automatica nel contratto delle clausole imposte dalla legge, ove l’accordo ne fosse sprovvisto; si tratta di una limitazione dell’autonomia contrattuale legittimata dalla necessità di impedire che l’esercizio dell’attività economica si traduca in un regolamento di interessi contrario all’utilità sociale, ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione.

"Ci si chiede - si legge nella determinazione dell'autorità- se sia necessario effettuare un'integrazione formale espressa dei contratti in essere alla data del 7 settembre 2010 o possa trovare applicazione il meccanismo dell'inserzione automatica della clausola". L'indicazione dell'Avcp è quella di integrare espressamente i contratti già stipulati, mediante atti aggiuntivi; tale soluzione appare più cautelativa sia per le amministrazioni pubbliche sia per gli operatori economici, in quanto li pone al riparo dal rischio della nullità dell'accordo. Secondo l'Autorità questa integrazione deve avvenire in tutti i contratti di filiera, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture, nel rispetto del comma 9 dell'articolo 3.

Un ulteriore aspetto che è stato poco approfondito nelle interpretazioni che sono seguite all'entrata in vigore della legge 136/2010 è l'ambito di applicazione della stessa, ovvero quale tipologia di contratti fossero suscettibili alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. A tal proposito le linee guida dell'Autorità individuano un elenco preciso: contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso; concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del Codice dei contratti; contratti di partenariato pubblico-privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria; contratti di subappalto e subfornitura; contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.

"In considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici - chiarisce l'Avcp - sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti obbligati all'applicazione del Codice dei contratti pubblici"; sono incluse: le "stazioni appaltanti", definite all'articolo 3, comma 33, del Codice dei contratti come "le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32"; gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207 del Codice dei contratti pubblici, ivi incluse le imprese pubbliche; la "filiera delle imprese", soggetti interessati a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche.

Per gli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (ad esempio, società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta. In particolare, con riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, l'Autorità chiarisce che le norme si applicano a tutti i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice dei contratti e, quindi, anche ai professionisti e agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi.

Per quanto riguarda i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche essi possono essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati. "Ad esempio - chiarisce l'Avcp - un'impresa che opera anche nell'edilizia privata può utilizzare il conto corrente dedicato a un appalto pubblico per effettuare operazioni legate alla costruzione di un edificio privato. In altri termini, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili a una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato". È inoltre ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste.

Il dl 187/2010 ha previsto la possibilità di adottare strumenti di pagamento anche differenti dal bonifico bancario o postale, "purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni". È a carico della stazione appaltante riportare il Cig e, ove necessario, il Cup, nei mandati di pagamento all'appaltatore o al concessionario di finanziamenti pubblici. L’Autorità precisa inoltre che il requisito della piena tracciabilità sussiste per le ricevute bancarie elettroniche che consente al creditore di sostituire le tradizionali ricevute cartacee. Sussiste, peraltro, in questo caso, un vincolo relativo alla circostanza che il Cup e il Cig siano inseriti fin dall'inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: la procedura ha avvio, infatti, con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l'eventuale pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore.

L'articolo 3, comma 2, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati); manodopera (emolumenti a operai); spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto); provvista di immobilizzazioni tecniche; consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche. L'Autorità chiarisce che si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, a uno o più contratti pubblici.

Possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per: imposte e tasse; contributi Inps, Inail, Cassa edile; assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa; gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.). Tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l'indicazione del Cig/Cup. Oltre agli strumenti già indicati nel paragrafo 4, per tali esborsi possono essere utilizzate le carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato.

Nel caso in cui il conto dedicato dovesse rimanere "in rosso", per l'Avcp non sembra sussistere alcun impedimento normativo al versamento, tramite strumenti che garantiscano la tracciabilità, di somme sul conto corrente interessato, al fine di consentire i necessari pagamenti.

Nel decreto è stabilito che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica". L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

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Privacy e accesso all'Anagrafe tributaria: dal 1° settembre 2009 divieto di utilizzo di 'credenziali generiche'

by Administrator 6. August 2009 14:19

Alla luce delle nuove disposizioni emanate dal Garante della Privacy, l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'obbligo, entro il 31 agosto 2009, di comunicare i nominativi dei "gestori incaricati", cioè coloro che di fatto amministrano l'accesso ai servizi telematici. Tali soggetti dovranno poi comunicare al sistema informatico gli "operatori incaricati"; quali obblighi comporta tale segnalazione per quei soggetti che come precisato dalla circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 dell'Agenzia delle Entrate hanno il compito di utilizzare i servizi telematici in nome e per conto dell'ente che li ha autorizzati?

L'Anagrafe tributaria è un delicato sistema informativo al quale ha accesso - attraverso diversi strumenti telematici (applicativi Siatel, Puntofisco, Entratel, Fisconline, servizi web, ecc.) - un numero enorme di utenti, tra i quali comuni, regioni, province, università, asl, tribunali, camere di commercio, enti previdenziali, gestori telefonici, forze di polizia, con migliaia di punti di accesso.
Questa banca dati secondo il Garante presenta molti punti critici, in particolare:

  • mancata conoscenza del numero complessivo degli utenti che accedono al sistema informativo e della loro effettiva identità;
  • scarsa capacità di monitoraggio su eventuali accessi anomali o utilizzi impropri di password e credenziali;
  • inadeguate misure tecnologiche a protezione dei dati contenuti nel data base. 

Ciò posto, l'Autorità, con un articolato provvedimento del 18 settembre 2008 (al quale si rinvia), ha dettato alcune prescrizioni in materia di sicurezza e di accessi:

  • password a scadenza immediata;
  • divieto di utilizzo di credenziali "generiche" di cui sono attualmente titolari i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • attribuzione di utenze telematiche idonee a identificare direttamente ogni singolo incaricato che accede e opera in nome e per conto della società o dell'ente;
  • ricognizione periodica degli enti che accedono all'Anagrafe e verifica delle effettiva necessità di mantenere attivi gli accessi concessi, 

sono solo alcuni degli obblighi dettati dal Garante, ai quali l'AdE si è adeguata con il provvedimento del 10 giugno 2009 che prevede un puntuale piano di «password policy» per i privati e gli enti pubblici abilitati all'accesso ai servizi telematici dell'Anagrafe e l'attribuzione di utenze che consentano di identificare direttamente ogni singolo incaricato.

La circolare n. 30/E dell'Agenzia delle Entrate contiene l'agenda di tutta l'operazione (iniziata a febbraio) e fornisce istruzioni operative ai suoi uffici in materia di abilitazioni ai servizi in rete. Uno degli aspetti fondamentali evidenziati dal Garante per la privacy è, come si diceva, il divieto di utilizzo di credenziali generiche ; pertanto la circolare n. 30/E dispone che i rappresentanti legali o negoziali dei soggetti diversi dalle persone fisiche (PNF), cioè enti, società, studi professionali, CAF, P.A., ecc., hanno tempo fino al 31 agosto 2009 per comunicare all'Agenzia i nomi dei «gestori incaricati» (da un minimo di 1 a un massimo di 4 per ciascuna «utenza telematica»), ossia delle persone fisiche designate per amministrare le liste degli «operatori incaricati» a utilizzare in nome e per conto della PNF i servizi telematici - cioè i soggetti che compiono effettivamente operazioni all'interno del sito dei servizi telematici - dato che a partire dal 1° settembre tutte le «credenziali generiche» saranno disattivate dall'Agenzia.

Le abilitazioni in possesso delle PNF che non avranno comunicato i nominativi dei gestori, saranno revocate d'ufficio dal 1° novembre 2009. La comunicazione deve essere effettuata dal rappresentante della PNF risultante in Anagrafe e può avvenire telematicamente o su modello cartaceo.

I rappresentanti delle PNF devono possedere autonoma abilitazione al canale Entratel o a Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. Al riguardo si rammenta che, come precisato nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2009, concernente le nuove modalità di accesso e abilitazione ai servizi telematici, i soggetti abilitati al servizio Entratel non possono essere, in nessun caso, contemporaneamente titolari dell'abilitazione al servizio Fisconline e viceversa.

Anche le persone fisiche, titolari di abilitazione al canale Entratel, possono avvalersi del nuovo sistema se, in ragione del particolare assetto organizzativo adottato dall'utente nell'esercizio della propria attività professionale (es. professionisti che si avvalgono di collaboratori), si rende opportuna o necessaria l'individuazione del soggetto che provvede fisicamente alla transazione telematica. Dette persone fisiche possono procedere alla comunicazione dei «gestori incaricati» rivolgendosi all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate; ma anche per essi sarà presto resa disponibile una funzione online che permetterà di effettuare la comunicazione.

Facendo l'esempio pratico di un professionista iscritto all'albo professionale di riferimento e abilitato, per obbligo normativo, al servizio Entratel, se questi è il legale rappresentante di uno studio professionale costituito sotto forma di Srl viene identificato come il «gestore» e deve designare tutti i propri dipendenti come «operatori».

I dipendenti dello studio si dovranno iscrivere a Entratel e per accedere all'Anagrafe dovranno attendere l'arrivo per posta del PIN. Ad ogni accesso per la presentazione telematica delle dichiarazioni ogni singolo operatore dovrà utilizzare il proprio codice PIN (anzichè il codice della Srl) e dovrà comunicare che sta operando per conto dello studio.

 

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Ravvedimento operoso: come funziona

by Administrator 20. May 2009 13:16
Notevole importanza riveste il ravvedimento operoso che consente di rimediare ad omissioni e ritardi nelle scadenze fiscali.
L’istituto del ravvedimento operoso è stato modificato di recente dal decreto legge “anticrisi” del 185/2008 ( art.16 comma 5 ) entrato in vigore il 29 novembre 2008 che ha modificato l’articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e prevede la possibilità di regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.

LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DEL DECRETO

Sono state ridotte le sanzioni per la regolarizzazione degli omessi versamenti effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta al quale si riferisce l’omissione o, nell’ipotesi di pagamenti che non confluiscono in una dichiarazione tributaria, entro i 12 mesi dalla scadenza prevista,

Per effetto dell’art. 16, c. 5 del decreto anticrisi, infatti, la sanzione passa da 1/5 del minimo ad 1/10.

Ciò significa che la sanzione per la regolarizzazione di omessi versamenti di imposte a saldo o in acconto può ora essere regolarizzata entro i suddetti termini con una sanzione pari al 3% dell’importo omesso anziché del precedente 6%.

Dovranno essere aggiunti gli interessi calcolati sulla base dei giorni intercorrenti fra la data dell’omissione e la data della regolarizzazione spontanea calcolati al tasso di interesse legale, attualmente al 3%.

Ravvedimento breve: Per procedere alla regolarizzazione di un eventuale omesso versamento di imposte con le sanzioni ridotte pari a un 1/12 della sanzione amministrativa irrogabile (oltre agli interesse legali), il termine è di 30 giorni dalla sua commissione.

Il contribuente, in alternativa, può optare per il ravvedimento lungo: entro la data si scadenza della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.

In questo caso la sanzione è ridotta a 1/10 e sono dovuti gli interessi moratori nella misura vigente del tasso legale.

Il ravvedimento operoso rappresenta uno strumento immediato ed efficace per evitare il contenzioso e può essere utilizzato in ogni momento dell’anno, rispettando, ovviamente, le sue specifiche condizioni operative.

Al fine di incentivare la spontanea regolarizzazione delle violazioni commesse, la nuova disciplina del ravvedimento operoso prevede determinate riduzioni della sanzioni applicabili, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.

QUANDO NON SI PUO’ BENEFICIARE del RAVVEDIMENTO OPEROSO

l’articolo 13, co. 1 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso quando:

*la violazione è già stata constatata dall’Amministrazione finanziaria;
*sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
*sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.

Appare ovvio il motivo per cui in presenza di questi accadimenti il contribuente non possa procedere ad una sanatoria autonoma (Circolare ministeriale Min. Fin. Dip. Ent. Dir. Centr. Accertamento 10-07-1998, n. 180/E/98/110100).

ATTI AMMESSI

Ai fini delle imposte dirette, dell’Iva, dei tributi locali, il contribuente o il sostituto d’imposta, nonché gli eventuali soggetti solidalmente obbligati possono regolarizzare le seguenti tipologie di violazione:

1. omessi o insufficienti versamenti delle imposte dovute (anche a titolo di saldo o acconto) in base alle dichiarazioni (anche alle liquidazioni periodiche dell’Iva);

2. errori meramente formali: sono tali se:

A) non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (ad esempio: dichiarazione su modello non conforme, ecc.);
B) non arrecano pregiudizio all’attività di controllo;

3. errori ed omissioni formali: sono quelli in cui manca la sola condizione b) (cioè arrecano pregiudizio all’attività di controllo).;

4. errori sostanziali: sono tali se incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, quali ad esempio l’omessa fatturazione o registrazione di operazioni (ai fini Iva), infedele dichiarazione, omessi versamenti dovuti ad errori materiali o di calcolo;

5. omessa presentazione della dichiarazione o denuncia anche di inizio/variazione dell’attività.

ALTRE IMPOSTE AMMESSE
:

il ravvedimento è utilizzabile anche per l’imposta di registro, imposta vidimazione libri sociali, ipotecaria e catastale e tributi similari (ad esempio tributi locali quali l’ici); i casi maggiormente ricorrenti sono:
- omessa richiesta di registrazione o di presentazione della denuncia per l’imposta di registro (art. 69, D.P.R. 131/1986);
- insufficiente dichiarazione di valore, tardività del pagamento;
- omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio da parte di notai, ufficiali giudiziali, cancellieri, funzionari delle amministrazioni pubbliche autorizzati alla stipula dei contratti nonché capi della P.A.;

Clicca sul link e potrai accedere ad un rapido programma per il calcolo on line del ravvedimento operoso.
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Proroga delle Scadenze Fiscali del 2009

by Administrator 16. May 2009 11:26

Con la pubblicazione sul supplemento della Gazzetta Ufficiale di sabato 28 febbraio 2009 della L.14/2009 (conversione del decreto “milleproroghe” 207/2008), è entrato ufficialmente in vigore il nuovo calendario fiscale.

Sono state prorogate le seguenti scadenze, che riassumo rapidamente in questo elenco:

Presentazione telematica del modello Unico 2009 (persone fisiche, società di persone e dati Irap)
Scadenza attuale 30 settembre 2009
Scadenza precedente 31 luglio

Presentazione telematica del modello Unico (soggetti Ires)
Scadenza attuale Ultimo giorno del nono mese successivo quello di chiusura del periodo d’imposta
Scadenza precedente Ultimo giorno del settimo mese successivo quello di chiusura del periodo d’imposta

Presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA
Scadenza attuale 30 settembre 2009
Scadenza precedente 31 luglio

Presentazione modello 730 al sostituto di imposta o ente pensionistico
Scadenza attuale 30 aprile 2009
Scadenza precedente 30 aprile

Presentazione modello 730 al Caf o professionisti abilitati
Scadenza attuale 1 giugno 2009
Scadenza precedente 31 maggio

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta dei dati fiscali e contributivi (mod 770)
Scadenza attuale 31 luglio 2009
Scadenza precedente 31 marzo

Trasmissione telematica dei modelli 730 da parte di Caf, professionisti abilitati e sostituti di imposta
Scadenza attuale 15 luglio 2009
Scadenza precedente 25 giugno

Obbligo per i sostituti d’imposta di comunicare telematicamente ogni mese i dati di carattere fiscale, contributivo e previdenziale
Scadenza attuale Dal 2010
Scadenza precedente Dal 2009

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