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Forse non tutti sanno che esiste una delibera 2010/45/CE della Comunità Europea che cambierà un bel pò di cose per la fatturazione elettronica. E questi cambiamenti avverranno dal 1 Gennaio 2013. Andiamo a vedere di cosa si tratta e cosa c’è di nuovo, riportando alcuni punti della direttiva:
(8) Dato che il ricorso alla fatturazione elettronica può aiu tare le imprese a ridurre i costi e ad essere più compe titive, gli attuali obblighi IVA relativi alla fatturazione elettronica dovrebbero essere rivisti per eliminare gli oneri e le barriere esistenti che ostacolano il ricorso a tale tipo di fatturazione. Le fatture cartacee e quelle elet troniche dovrebbero ricevere lo stesso trattamento e gli oneri amministrativi gravanti sulle fatture cartacee non dovrebbero aumentare. (9) La parità di trattamento dovrebbe applicarsi anche con riguardo alle competenze delle autorità fiscali. Le loro competenze di controllo e i diritti e gli obblighi dei soggetti passivi dovrebbero applicarsi in condizioni di parità indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo scelga di emettere fatture cartacee o fatture elettroniche.
Finalmente si decide che un documento analogico contabile e un documento informatico contabile, devono avere lo stesso “trattamento” sia dal punto di vista fiscale, sia dal punto di vista giuridico. Questa affermazione, che a molti può sembrare una banalità, difatti implica che gli stati membri europei, devono garantire tramite opportune leggi e tecnologie, che la fattura elettronica, sia non solo facile da implementare, ma che abbia gli “stessi diritti” di una fattura cartacea. In Italia, questo è già stato fatto! E inoltre siamo a brevissimo in attesa dell’ufficialità delle nuove regole tecniche, che vanno proprio in questa direzione.
(11) L’autenticità e l’integrità delle fatture elettroniche possono essere assicurate anche ricorrendo a talune tecnologie esistenti, quali la trasmissione elettronica di dati (EDI) e le firme elettroniche avanzate. Tuttavia, poiché esistono altre tecnologie, i soggetti passivi non dovrebbero essere obbligati a ricorrere ad una particolare tecnologia di fat turazione elettronica.
La cosa importante è che la direttiva europea non impone l’uso di una particolare tecnologia, ma semplicemente suggerisce ogni possibile mezzo tecnologico e/o processo che attraverso l’interoperabilità ed evitando l’obsolescenza tecnologica, mi garantisca che quella fattura sia appunto integra, autentica e leggibile nel tempo. Ma la direttiva va anche oltre e specifica:
Articolo 233
1. L’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità di una fattura, sia essa cartacea o elettronica, sono assicurate dal momento dell’emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura. Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggi bilità della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso con trolli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi. “Autenticità dell’origine” implica la comprovazione del l’identità del fornitore o del prestatore o dell’emittente della fattura. “Integrità del contenuto” implica che il contenuto richiesto in conformità con la presente direttiva non è stato alterato.
2. Oltre al tipo di controlli di gestione descritto nel paragrafo 1, costituiscono esempi di tecnologie che assicu rano l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto di una fattura elettronica:
a) la firma elettronica avanzata ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento eu ropeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (*), basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi dell’articolo 2, punti 6 e 10, della direttiva 1999/93/CE; b) la trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita all’articolo 2 dell’allegato 1 della raccomandazione 1994/820/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati (**), qualora l’accordo per questa trasmissione preveda l’uso di procedure che garantiscano l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.
In questo caso la direttiva elenca anche alcune tecnologie che permettono di garantire “l’esistenza” di una fattura elettronica. Qualcuno, inoltre, avrà anche notato questo: si parla di dispositivo sicuro di firma. Vi ricorda qualcosa ? Nella modifica al D.lgs 82/2005, per un errore evidente (credo di copia e incolla), è scomparso il dispositivo sicuro di firma. Ma su questo abbiamo già detto molto ed è chiaro che la correzione è insita nella penultima bozza del provvedimento, (come è noto, il Decreto 235/2010 ha subito una ventina di rielaborazioni diverse prima di arrivare al testo definitivo) dove la firma digitale figurava come un caso particolare di firma qualificata.
E quindi il requisito del dispositivo sicuro per la firma digitale risulta implicitamente in quanto è richiesto nella firma qualificata. Un’altra considerazione molto importante è che la direttiva specifica che il sistema di archiviazione-conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, deve comunque e ovviamente garantire nel tempo la leggibilità, l’integrità e l’autenticità delle fatture elettroniche. E deve farlo già nel momento dell’origine della fattura (emissione) .E c’è di più , poichè la direttiva obbliga i soggetti che archiviano elettronicamente la proprie fatture, a rendere disponibile un’applicazione di rete, che permetta di visionare e scaricare i documenti fiscali e contabili come evidenziato dalla seguente:
«Articolo 249 A fini di controllo, qualora un soggetto passivo archivi, tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso in linea ai dati, le fatture da esso emesse o ricevute, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito e, nel caso in cui l’IVA sia dovuta in un altro Stato mem bro, le autorità competenti di detto Stato membro hanno il diritto di accedere a tali fatture per via elettronica, di sca ricarle e di utilizzarle.»;
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